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	<title>Urbanistica informazioni</title>
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		<title>L'incerta attuazione della citt&#224; metropolitana di Napoli</title>
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		<dc:date>2013-03-09T18:43:40Z</dc:date>
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		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Coppola, Esposito</dc:creator>


		<dc:subject>10</dc:subject>
		<dc:subject>Citt&#224;, dinamiche urbane</dc:subject>
		<dc:subject>Istituzioni e governance</dc:subject>
		<dc:subject>Aree metropolitane</dc:subject>
		<dc:subject>Comuni italiani</dc:subject>
		<dc:subject>Napoli</dc:subject>

		<description>Per la prima volta dal 1990, grazie anche all'impulso ricevuto dalla legge 42/2009, si &#232; riavviato il processo di implementazione delle citt&#224; metropolitane. Nello specifico l'art. 18 della legge 135 definisce le modalit&#224; di messa a punto dello statuto (comma 2 bis), individua gli organi della citt&#224; metropolitana &#8211; ovvero il consiglio metropolitano e il sindaco metropolitano (comma 3) &#8211; ed enuncia i compiti della Conferenza metropolitana (comma 3 bis). La legge 135/2012 ha quindi il merito di aver (...)

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&lt;a href="http://www.urbanisticainformazioni.it/+-Premio-Urbanistica-+.html" rel="tag"&gt;Aree metropolitane&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.urbanisticainformazioni.it/+-Istituzioni-e-governante-+.html" rel="tag"&gt;Comuni italiani&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.urbanisticainformazioni.it/+-Napoli-+.html" rel="tag"&gt;Napoli&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Per la prima volta dal 1990, grazie anche all'impulso ricevuto dalla legge 42/2009, si &#232; riavviato il processo di implementazione delle citt&#224; metropolitane. Nello specifico l'art. 18 della legge 135 definisce le modalit&#224; di messa a punto dello statuto (comma 2 bis), individua gli organi della citt&#224; metropolitana &#8211; ovvero il consiglio metropolitano e il sindaco metropolitano (comma 3) &#8211; ed enuncia i compiti della Conferenza metropolitana (comma 3 bis).
&lt;br /&gt;La legge 135/2012 ha quindi il merito di aver riaperto la discussione sulla Costituzione delle Citt&#224; ma la sua attuazione nella prima fase ha avuto riflessi prevalentemente rispetto ai percorsi avviati dalle Regioni in relazione al riassetto delle perimetrazioni provinciali. Infatti alle proposte di riordino presentate dalle regioni &#232; stato dato seguito con l'approvazione del Decreto legge 5 novembre 2012 n. 188 - riordino province che definisce all'art. 2 il riordino delle Province nelle Regioni a statuto ordinario. Detto decreto, inoltre modifica anche alcuni aspetti della legge 135/2012 relativi alla Citt&#224; Metropolitana. Nello specifico l'art. 5 -Disposizioni relative alla Citt&#224; Metropolitana- al comma 3 bis, fissa un limite temporale per la Conferenza metropolitana, alla quale partecipano &#171;i sindaci dei comuni del territorio di cui al comma 2 nonch&#233; il presidente della provincia, con il compito di elaborare e deliberare lo statuto della Citt&#224; Metropolitana entro il 30 settembre 2013&#187;, conferenza che cessa di esistere alla data di approvazione dello statuto della Citt&#224; Metropolitana o comunque il 1 ottobre 2013 (comma 3 quater). Il comma 5 porta a una drastica riduzione del consiglio metropolitano che in base a questa modifica deve essere composto da non pi&#249; di dieci membri (mentre per la legge 135/2012 erano sedici nelle citt&#224; metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti e dodici nelle citt&#224; con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000). &lt;br /&gt;Ad ogni modo va sottolineato che il Decreto legge 5 novembre 2012 n. 188 non &#232; stato convertito in Legge per le note vicende che hanno portato alla fine anticipata del Governo Nazionale e-ad oggi- insieme all'approvazione della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilit&#224; 2013), con la quale il Parlamento ha sospeso, fino al 31 dicembre 2013, l'applicazione dell'articolo 18 del decreto Spending Review costituisce un alibi ed un freno per l'attuazione del riordino amministrativo prospettato dal legislatore.
&lt;br /&gt;&#200; inoltre opportuno precisare che con la legge di stabilit&#224; 2013 art.1 c.115 il Parlamento ha stabilito che tutte le province per le quali dal 15 novembre 2012 al 31 dicembre 2013 occorrerebbe rinnovare gli organi saranno commissariate fino al 31 dicembre 2013 Ed anche l&#224; dove &#232; stato predisposto uno statuto provvisorio della Citt&#224; Metropolitana questo non potr&#224; essere approvato perch&#233; la conferenza metropolitana non pu&#242; operare durante tutto il periodo di sospensione.&lt;/p&gt; &lt;h3 class=&quot;spip&quot;&gt;L'incerta attuazione della Citt&#224; Metropolitana di Napoli&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;In Campania la legge relativa al riordino delle province e di istituzione della Citt&#224; Metropolitana ha visto impegnate nella sua fase di avvio e di attuazione l'Ente regionale e, in assenza del Consiglio delle Autonomie Locali (Cal), la Conferenza Permanente delle Autonomie Locali &lt;sup&gt;&lt;a href='#nb1' class='spip_note' rel='footnote' title='La Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali, istituita con Legge (...)' id='nh1'&gt;1&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt;. La mera applicazione del dettato normativo ha imposto alla Regione Campania una riflessione sulla &#8220;soppressione&#8221; della provincia di Benevento, l'unica a non raggiungere i requisiti minimi previsti dalla legge, e dunque il suo accorpamento e/o smembramento con le province limitrofe. Nella fase iniziale, a partire dai primi di agosto 2012, l'attenzione degli enti locali campani si &#232; dunque concentrata soprattutto su questi aspetti. A conclusione della fase di ascolto dei soggetti coinvolti il Governo regionale ha stabilito con la deliberazione n. 613 del 19.10.2012 - Riordino delle Province e loro funzioni-Adempimenti- di chiedere al Governo centrale, per evitare il determinarsi di un grave pregiudizio all'ordinamento giuridico della Repubblica e ai diritti dei cittadini, di sospendere l'esecuzione dell'art. 17 del Decreto legge 95/2012, in attesa della decisione della Corte costituzionale sui ricorsi presentati dalla Regione Campania e da altre Regioni italiane, in ordine alla legittimit&#224; costituzionale dell'articolo medesimo. Inoltre ha preso atto di quanto deliberato della Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali e della richiesta di deroga per la Provincia di Benevento che, pur non rispondendo ai criteri dimensionali e di popolazione di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, &#232; una Provincia storica, preesistente all'unificazione nazionale, e dalla forte caratterizzazione identitaria e culturale. Infine con quest'atto la Giunta regionale campana ha chiesto al Governo nazionale, di determinare prioritariamente funzioni ed ambiti della istituenda Citt&#224; Metropolitana di Napoli dalla cui individuazione discende il riordino dell'intero territorio regionale.
&lt;br /&gt;Il tema della costituzione dell'area metropolitana di Napoli &#232; stato dunque affrontato dai soggetti politici direttamente interessati solo a partire dal mese di settembre. &lt;br /&gt;&#200; bene precisare che il percorso di passaggio della Provincia verso la Citt&#224; Metropolitana di Napoli risulta essere attualmente in fase di &lt;i&gt;standby&lt;/i&gt;. &lt;br /&gt;Ci&#242; &#232; dovuto essenzialmente dalla mancata conversione del decreto legge 5 novembre 2012, n. 188 che+++ introduceva alcune novit&#224; rispetto alla legge 135/2012. L'incertezza normativa che ne &#232; derivata ha rappresentato un freno per percorsi avviati ed ha indotto ad una stasi del processo impostato in attesa degli indirizzi che verranno dati dal Governo nazionale che nascer&#224; dalle prossime elezioni. &lt;br /&gt;Nello specifico il percorso di definizione della Citt&#224; Metropolitana di Napoli &#232; stato formalmente avviato con l'insediamento della Conferenza metropolitana il 21 settembre 2012. &lt;br /&gt;A questo momento formale hanno fatto da corollario altri incontri, realizzati tra il settembre e l'ottobre dello stesso anno.
&lt;br /&gt;Nell'ambito del &lt;i&gt;World Urban Forum&lt;/i&gt;, lo scorso 4 settembre, uno dei momenti di dibattito &#232; stato proprio &#8220;Il Futuro delle citt&#224; metropolitane&#8221; a cui hanno partecipato anche il ministro alla Funzione pubblica Filippo Patroni Griffi, il presidente della Regione Campania Stefano Caldoro, il presidente della Provincia di Bari Francesco Schittulli, il prof. Vincenzo Cerulli, ordinario di diritto amministrativo alla Sapienza di Roma, i presidenti dei Consigli provinciali di Milano, Bari e Reggio Calabria, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e quello di Venezia Giorgio Orsoni, che &#232; anche coordinatore Associazione nazionale comuni italiani (Anci) per le citt&#224; metropolitane, il presidente dell'Upi Giuseppe Castiglione e quello dell'Associazione nazionale piccoli Comuni.
&lt;br /&gt;Vincenzo Cerulli ha definito questo un momento storico, in quanto &#171;&#233; la prima volta dalla nascita della Repubblica che si pensa di ridisegnare in modo cos&#236; incisivo i territori. Le citt&#224; metropolitane rappresentano un ente totalmente inedito, reso necessario dal moltiplicarsi delle esigenze che alcune citt&#224; hanno maturato negli anni. Come individuare i confini della Citt&#224; Metropolitana? Non &#233; detto che debbano coincidere con quelli provinciali&#187; &lt;sup&gt;&lt;a href='#nb2' class='spip_note' rel='footnote' title='Il Denaro, 5 settembre 2012' id='nh2'&gt;2&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt;.
&lt;br /&gt;Nell'ambito di questi eventi istituzionali e non, si &#232; sviluppato un dibattito ampio tra i 91 Sindaci coinvolti, il Presidente della Provincia, il Sindaco di Napoli, i rappresentanti della Regione Campania e la sezione regionale dell'Anci.
&lt;br /&gt;I momenti centrali del dibattito sono stati tre incontri pubblici: &lt;br /&gt;&lt;img src='http://www.urbanisticainformazioni.it/local/cache-vignettes/L9xH9/uldot-ebeb0.gif' alt='-' width='9' height='9' style='height:9px;width:9px;' /&gt; l'insediamento della Conferenza metropolitana il 21 settembre 2012;
&lt;br /&gt;&lt;img src='http://www.urbanisticainformazioni.it/local/cache-vignettes/L9xH9/uldot-ebeb0.gif' alt='-' width='9' height='9' style='height:9px;width:9px;' /&gt; la Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali, allargata in sindaci della provincia di Napoli tenutasi il 24 settembre;
&lt;br /&gt;&lt;img src='http://www.urbanisticainformazioni.it/local/cache-vignettes/L9xH9/uldot-ebeb0.gif' alt='-' width='9' height='9' style='height:9px;width:9px;' /&gt; l'assemblea dei sindaci della provincia di Napoli organizzata dall'Anci Campania il 27 settembre.
&lt;br /&gt;La discussione si &#232; focalizzata sul ruolo e sulle funzioni del nuovo ente ma anche sul rapporto che esso andr&#224; a costruire con il Comune Capoluogo e con gli altri 91 Comuni, di cui 12 superano i 50.000 abitanti, 38 hanno una popolazione compresa tra i 20.000 ed i 50.000 abitanti, 32 tra i 5.000 ed i 20.000 e solo 10 hanno una popolazione inferiore ai 5000 abitanti.
&lt;br /&gt;Dagli incontri &#232; emerso un elemento condiviso: la Citt&#224; Metropolitana dovrebbe contribuire a fare sistema, coordinando i vari soggetti pubblici e privati presenti sul territorio &#171;in una prospettiva in cui al criterio gerarchico si sostituisce una concezione reticolare del potere pubblico&#187; &lt;sup&gt;&lt;a href='#nb3' class='spip_note' rel='footnote' title='Il testo riprende un'affermazione di Alberto Lucarelli intervenuto (...)' id='nh3'&gt;3&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt;. &#200; apparso evidente a tutti i sindaci che la costituzione della Citt&#224; Metropolitana non &#232; un gioco a somma zero. Alla Citt&#224; Metropolitana infatti spetteranno i poteri della provincia, cui si aggiungono altre competenze relative alle infrastrutture di carattere regionale e ai servizi di carattere metropolitano come i trasporti. Vanno considerati, inoltre, alcuni elementi, come la circostanza per cui lo Statuto dovr&#224; essere avallato da un referendum popolare e la richiesta avanzata dal Consiglio provinciale di Napoli di prevedere un sistema di elezione diretta di ambedue gli organi della Citt&#224; Metropolitana, vale a dire il Sindaco e il Consiglio metropolitano, a garanzia della rappresentanza democratica e territoriale dei cittadini. Si prospetta quindi per questo ente la possibilit&#224; di definire con i cittadini un rapporto molto diretto sebbene da costruire.
&lt;br /&gt;La riflessione attualmente avviata si &#232; limitata sostanzialmente ad affrontare gli aspetti giuridico-amministrativi dell'istituzione del nuovo ente, lasciando sullo sfondo il tema della dimensione territoriale della Citt&#224; Metropolitana. A riguardo infatti il comma 2 dell'art.18 della legge 135/2012 indica semplicemente che &#171;il territorio della Citt&#224; Metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa, fermo restando il potere dei comuni interessati di deliberare, con atto del consiglio, l'adesione alla Citt&#224; Metropolitana o, in alternativa, a una provincia limitrofa ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione&#187;. Dagli incontri finora realizzati invece si percepisce l'esigenza per alcuni territori &#8211; come ad esempio l'area nolana e la penisola sorrentina &#8211; di interrogarsi sull'adesione o meno alla Citt&#224; Metropolitana essendo questi territori essenzialmente omogenei al loro interno e cerniera rispetto alle altre province. Attualmente la riflessione si presenta ad uno stato embrionale e soprattutto non &#232; entrata in modo dirompente nell'agenda politica dei soggetti coinvolti.
&lt;br /&gt;Su questo tema si &#232; espresso recentemente anche il prof. Aldo Loris Rossi auspicando una riunificazione tra le province di Napoli e di Caserta argomentandola con l'identit&#224; storica delle due aree &#171;tale riunificazione, spezzando i lacci e lacciuoli della feudalizzazione che sta soffocando Napoli, riscoprirebbe la visione lungimirante di Carlo di Borbone che, collocando il nuovo centro del potere sullo sfondo dei monti Tifatini, apriva la vecchia capitale al territorio e al futuro&#8230;. In sintesi, la piana campana riunificata potrebbe essere riqualificata come un'area eco-metropolitana di respiro europeo&#187; &lt;sup&gt;&lt;a href='#nb4' class='spip_note' rel='footnote' title='La Repubblica, 4 agosto 2012' id='nh4'&gt;4&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;hr /&gt;
		&lt;div class='rss_notes'&gt;&lt;p&gt;[&lt;a href='#nh1' id='nb1' class='spip_note' title='Note 1' rev='footnote'&gt;1&lt;/a&gt;] La Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali, istituita con Legge Regionale numero 26 del 1996, &#232; l'organo di confronto e di raccordo istituzionale tra la Regione e le Province, i Comuni e le Comunit&#224; Montane.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;[&lt;a href='#nh2' id='nb2' class='spip_note' title='Note 2' rev='footnote'&gt;2&lt;/a&gt;] Il Denaro, 5 settembre 2012&lt;/p&gt; &lt;p&gt;[&lt;a href='#nh3' id='nb3' class='spip_note' title='Note 3' rev='footnote'&gt;3&lt;/a&gt;] Il testo riprende un'affermazione di Alberto Lucarelli intervenuto nell'ambito dell'assemblea dei Sindaci della Provincia di Napoli tenutasi il 27 settembre 2012 presso le Terme di Agnano.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;[&lt;a href='#nh4' id='nb4' class='spip_note' title='Note 4' rev='footnote'&gt;4&lt;/a&gt;] La Repubblica, 4 agosto 2012&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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		<title>Bari, confini e opportunit&#224; di governo</title>
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		<dc:subject>Comuni italiani</dc:subject>
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		<description>Con la legge di stabilit&#224; 2013 e il rinvio al 1&#176; gennaio 2014 la riforma degli enti intermedi avviata dal governo Monti rischia l'archiviazione, senza che le classi dirigenti locali abbiano colto finora le opportunit&#224;, presenti pur tra molti difetti, di gestirla dal basso e interpretarla come primo passo di un processo che potrebbe concludere la pluridecennale gestazione di nuovi enti di area vasta con funzioni in grado di connotarli rispetto agli altri livelli di governo. La riforma vuole (...)

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&lt;a href="http://www.urbanisticainformazioni.it/+-Inu-regionali-+.html" rel="tag"&gt;Istituzioni e governance&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.urbanisticainformazioni.it/+-Premio-Urbanistica-+.html" rel="tag"&gt;Aree metropolitane&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.urbanisticainformazioni.it/+-Istituzioni-e-governante-+.html" rel="tag"&gt;Comuni italiani&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.urbanisticainformazioni.it/+-Bari-+.html" rel="tag"&gt;Bari&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Con la legge di stabilit&#224; 2013 e il rinvio al 1&#176; gennaio 2014 la riforma degli enti intermedi avviata dal governo Monti rischia l'archiviazione, senza che le classi dirigenti locali abbiano colto finora le opportunit&#224;, presenti pur tra molti difetti, di gestirla dal basso e interpretarla come primo passo di un processo che potrebbe concludere la pluridecennale gestazione di nuovi enti di area vasta con funzioni in grado di connotarli rispetto agli altri livelli di governo.
&lt;br /&gt;La riforma vuole ispirarsi a modelli europei e risponde a un'esigenza per la quale l'UE ha esercitato forti pressioni sul governo italiano: adottare misure in grado di ridurre i costi e incrementare l'efficienza dei vari livelli dell'amministrazione pubblica.
&lt;br /&gt;&#200; mancata, per&#242;, chiarezza sulla definizione sostanziale di citt&#224; metropolitana, in assenza della quale l'individuazione secondo il solo criterio demografico, unita all'automatica coincidenza del territorio metropolitano con quello della soppressa provincia, risulta puramente arbitraria posto che, sul piano amministrativo, Citt&#224; metropolitane e Province sono entrambe enti di area vasta costituiti da una pluralit&#224; di Comuni; ma la legge non spiega (come faceva invece la 142 del 1990) che le prime sono caratterizzate da un territorio prevalentemente urbanizzato e integrato in cui i Comuni sono strutturalmente connessi tra loro a vari livelli, mentre le seconde comprendono un territorio solo parzialmente urbanizzato composto da Comuni identificabili come comunit&#224; distinte.
&lt;br /&gt;In concreto, insomma, la Citt&#224; metropolitana non pu&#242; che essere il precipitato di quella crescita incontrollata degli agglomerati urbani oltre i confini amministrativi che ha modificato il concetto di citt&#224; intesa come sistema urbano, rendendo indispensabile individuare un corrispondente efficace modello di &lt;i&gt;governance&lt;/i&gt;, in grado di incidere positivamente sulle dinamiche di sviluppo del territorio.
&lt;br /&gt;A Bari il punto debole della riforma si &#232; rivelato proprio nella coincidenza di confini tra l'istituenda Citt&#224; metropolitana e la sopprimenda Provincia, composta da 41 Comuni molto diversi, ricadenti su un territorio esteso, disomogeneo e difficilmente identificabile, se non per una parte, come sistema sia pur disordinatamente integrato.
&lt;br /&gt;Questo punto debole &#232; stato facilmente strumentalizzato da una classe politica locale timorosa del nuovo e arroccata su posizioni difensive, tanto da perdere di vista la parte migliore e pi&#249; fertile della riforma, consistente nella sua notevole flessibilit&#224; e nell'ampio spazio decisionale lasciato ai Comuni, sia quanto all'adesione o meno al nuovo ente (almeno per i Comuni confinanti con altre Province della stessa Regione), sia quanto all'organizzazione dello stesso.
&lt;br /&gt;Sul piano amministrativo, infatti, il Comune costituisce l'unit&#224; elementare anche della Citt&#224; metropolitana e conserva, nel proprio territorio, tutte le attuali prerogative, con l'aggiunta di un potere ampio ed elastico, da esercitare anzitutto in sede statutaria, per organizzare i rapporti nell'ambito dell'ente intermedio anche tramite deleghe nelle due direzioni e per strutturare la &#8220;metropoli&#8221; in aggregazioni (forme associative) pi&#249; ristrette ed omogenee (almeno laddove non esistano alternative praticabili di accorpamento ad altre Province).
&lt;br /&gt;Su questo secondo aspetto, il dibattito &#232; stato avviato proficuamente e i sindaci interessati, riuniti nella Conferenza metropolitana, hanno abbozzato una prima suddivisione tra Conca barese, Area murgiana, Valle d'Itria, Terra di Bari.
&lt;br /&gt;Per quanto riguarda, invece, l'organizzazione di poteri e funzioni, la preoccupazione dominante &#232; stata quella di non cedere prerogative, soprattutto in materia di pianificazione del territorio e di gestione di servizi pubblici locali; preoccupazione a stento celata dietro l'ostentata difesa di una malintesa autonomia delle comunit&#224; locali, con buona pace dell'idea stessa di governo di area vasta e di ogni tentativo di perseguire efficienza ed efficacia attraverso la dimensione ottimale nella gestione dei servizi.
&lt;br /&gt;Il problema, evidentemente, &#232; quello di una cultura politico-istituzionale ancorata a schemi obsoleti e incapace di fare i conti con scenari (nemmeno pi&#249; tanto) nuovi, sebbene di aree metropolitane si parli almeno dalla legge 142 del 1990 e l'attuale titolo V della Costituzione contempli la Citt&#224; metropolitana tra gli enti costitutivi della Repubblica, pur senza darne una precisa definizione.
&lt;br /&gt;Di Citt&#224; metropolitana il legislatore riprese a parlare nel 2009 con la legge n. 42 sul federalismo fiscale, che ne regolava in via transitoria la prima istituzione ad iniziativa di Comuni e Province interessate, rinviando ad una successiva legge la disciplina ordinaria. Anche questa previsione non sort&#236; gli effetti sperati: le amministrazioni coinvolte non sfruttarono la possibilit&#224; di verificare sul proprio territorio procedure, metodi ed effetti dell'istituzione del nuovo ente.
&lt;br /&gt;Si arriva cos&#236; al decreto legge n. 95 del 2012 che, nel quadro di un complessivo riordino degli enti intermedi, all'articolo 18 istituisce le 10 citt&#224; metropolitane sopprimendo contestualmente le corrispondenti Province.
&lt;br /&gt;Si &#232; gi&#224; accennato agli aspetti pi&#249; controversi di ordine politico e sostanziale, primo fra tutti la coincidenza automatica tra le due aree amministrative che non sempre rispetta criteri di omogeneit&#224; e/o integrazione, n&#233; rispecchia le peculiarit&#224; dei territori. Per altri aspetti, relativi in particolare a funzioni e organi delle Citt&#224; metropolitane, allo scioglimento anticipato di organi eletti a suffragio universale e alla configurazione come ente di secondo grado, sono state sollevate altrettante questioni di costituzionalit&#224;.
&lt;br /&gt;Con il rinvio dell'udienza gi&#224; fissata per il 6 novembre 2012 la Corte, di fatto, ha dimostrato di non voler intralciare pi&#249; di tanto i percorsi della politica, ma la mancata conversione in legge del decreto n.188 del 5 novembre 2012 ha interrotto il processo di attuazione del riordino avviato con il &#8220;salva Italia&#8221; (decreto legge n.201/2011) prima e con il decreto 95 poi.
&lt;br /&gt;C'&#232; da chiedersi allora se sia svanita, per il momento, la speranza di attuare una riforma importante quanto complessa, che per vero avrebbe richiesto maggior respiro e un approccio a 360 gradi per affrontare le diverse tematiche non solo giuridiche, ma storiche, economiche, sociali, politiche e territoriali.
&lt;br /&gt;Per il momento, pressioni periferiche e interessi locali tendenti all'azzeramento della riforma hanno ottenuto, in sintesi, di rinviare tutto al 31 dicembre 2013, con l'intento non troppo velato di differire il pi&#249; possibile questioni scomode e dal forte impatto politico-istituzionale.
&lt;br /&gt;Rimangono irrisolti molti dei nodi emersi nel corso di un dibattito che ha avuto, comunque, il merito di portare alla ribalta dell'opinione pubblica una inderogabile esigenza di riforma dello Stato e dei vari livelli di governo, finora sottovalutata proprio da coloro che sarebbero dovuti essere protagonisti e veri soggetti attuatori della riforma: gli amministratori locali.
&lt;br /&gt;Nessuno pu&#242; ritenere che le soluzioni prospettate fossero le migliori in assoluto, n&#233; sottovalutare le difficolt&#224; che una riforma di questa portata comporta, ad esempio, in termini di trasferimenti di risorse finanziarie e umane, di riallocazione degli uffici, di rapporti giuridici tra nuovi e vecchi Enti o di gestione degli strumenti di programmazione a livello sub-provinciale (contratti d'area, distretti Industriali, patti territoriali, aree vaste, Gal) e utilizzo degli strumenti rivenienti dall'attuazione delle misure dei fondi strutturali europei.
&lt;br /&gt;E tuttavia occorre prendere atto che proprio l'Unione Europea, che guarda al territorio in chiave prevalentemente economico-funzionale, dopo aver continuato negli anni a finanziare numerosi programmi finalizzati ad integrare e migliorare lo sviluppo urbano e metropolitano, specie nelle regioni pi&#249; svantaggiate, valuta le aree metropolitane tra le priorit&#224; dell'Agenda territoriale 2020.
&lt;br /&gt;Ci&#242; che sarebbe importante definire &#232; un modello di &lt;i&gt;governance&lt;/i&gt; della Citt&#224; metropolitana, che assicuri il coinvolgimento di tutte le parti interessate e al contempo migliori l'interazione tra il livello decisionale e quello attuativo; una &lt;i&gt;governance&lt;/i&gt;, cio&#232;, multilivello orientata a far divenire la Citt&#224; metropolitana una macroarea competitiva anche nei confronti dei sistemi locali di altri Paesi e che potrebbe gettare la basi per una nuova cooperazione economica, meno vulnerabile alle crisi del mercato interno ed estero ed in grado di affrontare con maggiore energia le sfide dell'immediato futuro.
&lt;br /&gt;Solo in questo modo si potr&#224; tentare di dare attuazione ai modelli di &lt;i&gt;governance&lt;/i&gt; previsti dal trattato di Lisbona e dalla strategia Europa 2020 che, puntando a uno sviluppo sostenibile su differenti livelli, individuano le Citt&#224; metropolitane quali luoghi di mediazione nel rapporto tra locale e globale, tra fenomeni socio-culturali e produttivi, tra tradizione e innovazione, tra identit&#224; territoriale e pluralit&#224; etnico-culturale.
&lt;br /&gt;Non &#232; pensabile, per&#242;, che il Paese possa cambiare secondo formule velleitariamente calate dall'alto, senza un processo di partecipazione in grado di raccogliere l'esperienza delle comunit&#224; locali e mettere in moto le positivit&#224; dei territori. &lt;br /&gt;Al prossimo governo toccher&#224; dunque attivarsi per dare seguito alle disposizioni sopravvissute alla decadenza del decreto 188, puntando su processi il pi&#249; possibile partecipati per contenere le spinte &#8220;emotive&#8221; dei localismi e delle loro facili strumentalizzazioni, cercando di porre almeno le basi per un riordino moderno ed efficiente degli Enti locali.
&lt;br /&gt;Se questo non avverr&#224;, avremo perso l'ennesima occasione di avvicinarci a quell'Europa che ha pensato la &lt;i&gt;governance&lt;/i&gt; metropolitana come ambito e metodo di programmazione, piuttosto che di gestione, in cui, partendo dall'ottimizzazione dell'apparato burocratico, siano create strutture amministrative snelle, funzionali alla risoluzione dei problemi, alla promozione e allo sviluppo economico e sociale del territorio, tramite azioni integrate nel campo della pianificazione territoriale, della gestione e organizzazione dei servizi pubblici, della mobilit&#224; e delle infrastrutture, non riducibili a operazioni di facciata, semplici ritocchi dell'esistente per inseguire facili consensi, ma tali da impattare con forza sul tessuto urbano programmando e gestendo fenomeni di crescita e rigenerazione sociale.
&lt;br /&gt;Agli amministratori spetter&#224; di smentire con i fatti chi descrive le istituzioni locali come luoghi di sperpero e cattiva gestione, impegnandosi nella costruzione del nuovo modello istituzionale che favorisca le relazioni tra i territori per integrarne le economie mettendo a valore le differenti caratteristiche, risorse e vocazioni, per migliorare il &lt;i&gt;welfare&lt;/i&gt; locale e la qualit&#224; dei servizi pur riducendo i costi, per creare nuove opportunit&#224; in direzione dello sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo che l'Europa ci chiede.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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		<title>Firenze metropoli: S, M o XL?</title>
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		<dc:creator>Alberti</dc:creator>


		<dc:subject>10</dc:subject>
		<dc:subject>Citt&#224;, dinamiche urbane</dc:subject>
		<dc:subject>Istituzioni e governance</dc:subject>
		<dc:subject>Aree metropolitane</dc:subject>
		<dc:subject>Comuni italiani</dc:subject>
		<dc:subject>Firenze</dc:subject>

		<description>Pianificazione intercomunale e riassetto istituzionale - su questi aspetti, la cui necessaria complementarit&#224; continua sorprendentemente a non emergere, n&#233; a livello nazionale, n&#233; a livello locale, come tema centrale nel dibattito politico sviluppatosi intorno alla legge 135/2012 e al decreto di attuazione n. 188/2012, il caso della Toscana centrale presenta a un tempo caratteri di peculiarit&#224; ed emblematicit&#224;. Sicuramente peculiare &#232; la natura &#8220;una e trina&#8221; della conurbazione che, tra le (...)

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&lt;a href="http://www.urbanisticainformazioni.it/+-Firenze-+.html" rel="tag"&gt;Firenze&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Pianificazione intercomunale e riassetto istituzionale - su questi aspetti, la cui necessaria complementarit&#224; continua sorprendentemente a non emergere, n&#233; a livello nazionale, n&#233; a livello locale, come tema centrale nel dibattito politico sviluppatosi intorno alla legge 135/2012 e al decreto di attuazione n. 188/2012, il caso della Toscana centrale presenta a un tempo caratteri di peculiarit&#224; ed emblematicit&#224;.
&lt;br /&gt;Sicuramente peculiare &#232; la natura &#8220;una e trina&#8221; della conurbazione che, tra le province di Firenze, Prato e Pistoia accoglie su un territorio di 4800 kmq (pari a un quinto della superficie della Toscana) il 40% ca. della popolazione e delle imprese della regione, da cui deriva la met&#224; del PIL complessivo &lt;sup&gt;&lt;a href='#nb1' class='spip_note' rel='footnote' title='Cfr. L. Caterino, L. Cecconi (a cura di), Area vasta e prospettive di un (...)' id='nh1'&gt;1&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt;. A fronte di tale concentrazione, marcata soprattutto all'interno dell' &#8220;ellisse&#8221; in cui sono ricompresi i territori di pianura, il ruolo polarizzante esercitato dai tre centri principali appare comunque ancora molto evidente, nonostante la loro estrema vicinanza (17 km tra Firenze e Prato, 15 km fra Prato e Pistoia), generando flussi pendolari giornalieri &#8220;auto-contenuti&#8221; all'interno delle rispettive province (con un'estensione verso la provincia di Arezzo per quanto riguarda il capoluogo regionale) in percentuali significative: 87% nell'area fiorentina, 77% e 75% in quelle di Prato e Pistoia &lt;sup&gt;&lt;a href='#nb2' class='spip_note' rel='footnote' title='Cfr. G. Boatti, Per Firenze metropoli, &#171;Quaderni del Circolo Rosselli&#187;, (...)' id='nh2'&gt;2&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt;.
&lt;br /&gt;Un'indagine del 2009 condotta dall'Ecodynamics Group dell'Universit&#224; di Siena (&#8220;MoTo&#8221;) sulle variazioni nella densit&#224; di popolazione misurabili sul territorio attraverso l'intensit&#224; dei segnali lasciati dai telefoni cellulari nell'arco delle ventiquattr'ore, conferma, dandole immediata leggibilit&#224;, l'immagine di un'area metropolitana articolata al suo interno in tre sistemi urbani principali (pi&#249; due secondari: Empoli e Montecatini Terme), dotati di autonome capacit&#224; attrattive ancorch&#233; strettamente relazionati fra loro.
&lt;br /&gt;Molto particolari &#8211; e per certi versi paradossali &#8211; sono poi le vicende che hanno riguardato i tentativi di coordinamento degli strumenti urbanistici comunali all'interno dell'area. Schematicamente, possiamo distinguere due fasi. In una prima fase, antecedente l'emanazione della legge 142/1990, la pianificazione &#232; stata vista come terreno privilegiato di discussione sulla dimensione metropolitana, indipendentemente dal tema della riorganizzazione degli enti locali. I contributi sperimentali offerti dalla Toscana in questo campo sono assai significativi: dalle proposte pionieristiche di piani intercomunali, tra Firenze e i comuni ad ovest, avanzate su iniziativa dei sindaci fra gli anni '50 e '70 (e rimaste fatalmente sulla carta, in mancanza di un quadro normativo adeguato), allo Schema strutturale per l'area Firenze-Prato-Pistoia, elaborato negli anni '80 dalla Regione sotto la guida di Giovanni Astengo, con lo scopo di fornire una &#171;soluzione d'insieme di quegli interventi chiave che abbiano efficacia caratterizzante sulla struttura insediativa, economica e sociale dell'area presa in esame&#187; &lt;sup&gt;&lt;a href='#nb3' class='spip_note' rel='footnote' title='G. Astengo, Processo formativo di uno schema strutturale per l'area (...)' id='nh3'&gt;3&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt;. Giunto all'approvazione nel 1990, lo Schema strutturale &#232; a tutt'oggi l'ultimo tentativo fatto dalla Regione per sostenere e indirizzare lo sviluppo di quest'area nevralgica della Toscana attraverso la prefigurazione di un assetto spaziale organizzato su direttrici e capisaldi riconoscibili, anche se l'assenza di una regia politica e amministrativa ne ha poi svuotato nel tempo la portata strategica, consentendo trasformazioni scoordinate, pi&#249; o meno apparentemente coerenti con lo Schema, portate avanti dai singoli enti locali secondo le proprie priorit&#224; e possibilit&#224;.
&lt;br /&gt;L'introduzione nella legislazione italiana delle &#8220;citt&#224; metropolitane&#8221; a opera della legge 142, che in teoria avrebbe potuto aprire nuove prospettive al percorso di coordinamento intrapreso con lo Schema strutturale, e l'istituzione di l&#236; a poco (1992) della provincia di Prato mediante lo scorporo di sette comuni da quella di Firenze inaugurano una nuova fase delle vicende metropolitane nel segno della contraddizione.
&lt;br /&gt;L'aspetto paradossale consiste nel fatto che, a dispetto delle opportunit&#224; offerte, quanto meno su un piano culturale, dalla legge 142/90, nessun soggetto pubblico, a cominciare dalla Regione, sembra pi&#249; interessato a pianificare la &#8220;metropoli fiorentina&#8221;, come invece si era tentato di fare, nel bene o nel male, nel decennio precedente. &lt;br /&gt;Con il nuovo corso della legislazione toscana sul governo del territorio, inaugurato dalla Lr 5/1995 e proseguito con la Lr 1/2005, il riferimento diretto alla pianificazione intercomunale (che era stato un elemento qualificante della precedente Lr 74/1984) scompare, sostituito da meccanismi di cooperazione/concertazione interistituzionale di tipo sia verticale sia orizzontale, che per&#242; saranno utilizzati pi&#249; per risolvere questioni puntuali tra comuni confinanti che per costruire uno scenario d'area vasta &lt;sup&gt;&lt;a href='#nb4' class='spip_note' rel='footnote' title='Per un approfondimento del tema si veda: G. De Luca, G. Gorelli, Forme di (...)' id='nh4'&gt;4&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt;. Nell'impostazione delle due leggi, peraltro, il tema stesso dello sviluppo urbano perde centralit&#224;, stemperandosi in una nozione totalizzante, ma per molti aspetti generica, di &#8220;territorio&#8221;.
&lt;br /&gt;L'area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia si riaffaccia, negli strumenti della pianificazione territoriale, all'interno del primo Piano d'indirizzo territoriale regionale (2000) come uno dei quattro macro-ambiti in cui viene suddivisa la regione: un'articolazione che nella variante al Pit del 2007 lascia per&#242; a sua volta il campo all'immagine, pi&#249; sfumata, di una Toscana &#8220;citt&#224; policentrica&#8221;.
&lt;br /&gt;Nel frattempo, ogni occasione di impostare, anche da un'angolazione parziale, una strategia metropolitana di un qualche respiro manca l'obiettivo o cade nel vuoto: dal Prusst del 1999 sulle aree ferroviarie, che poteva rappresentare l'occasione per fare della linea Firenze-Prato-Pistoia l'elemento ordinatore di funzioni e centralit&#224; sovra locali &lt;sup&gt;&lt;a href='#nb5' class='spip_note' rel='footnote' title='Il tema era stato oggetto di una ricerca presentata nel 2000 dal (...)' id='nh5'&gt;5&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt; e si &#232; invece risolto in una sommatoria di interventi minori; al Piano strategico dell'area metropolitana fiorentina, riguardante il capoluogo e dieci comuni di cintura, le cui vicende si sono esaurite nell'arco dei due mandati amministrativi del sindaco Leonardo Domenici (2000-2009); al tentativo, soffocato sul nascere, di dar vita a una struttura per il coordinamento delle politiche di mobilit&#224; (Pinco, 2008).
&lt;br /&gt;L'idea di area metropolitana si trova cos&#236; ad essere completamente scissa da qualsiasi ipotesi di &#8220;disegno&#8221;, diventando soprattutto il terreno di un confronto-scontro tra modelli istituzionali alternativi, rinfocolato con cadenza decennale dalle iniziative &#8211; non prive a loro volta di aspetti contraddittori &#8211; assunte sul tema a livello nazionale: la legge di riforma del titolo V della Costituzione n. 3/2001, che introduce le citt&#224; metropolitane nel testo costituzionale e la legge 42/2009, che dopo quasi vent'anni si limita ancora a stabilire &#8220;norme transitorie&#8221; per la loro istituzione.
&lt;br /&gt;In un dibattito divenuto spilariliforme, il policentrismo dell'area Firenze-Prato-Pistoia ha dato adito alle formulazioni pi&#249; diverse per estensione territoriale e forma giuridica dell'entit&#224; sovracomunale di riferimento &lt;sup&gt;&lt;a href='#nb6' class='spip_note' rel='footnote' title='Per una documentazione puntuale, datata al febbraio 2010, si rimanda alla (...)' id='nh6'&gt;6&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt;, andando a coprire, gi&#224; prima che il governo Monti riaprisse i giochi, un ampio &lt;i&gt;range&lt;/i&gt; tre le alternative possibili, ovvero:
&lt;br /&gt;&lt;img src='http://www.urbanisticainformazioni.it/local/cache-vignettes/L9xH9/uldot-ebeb0.gif' alt='-' width='9' height='9' style='height:9px;width:9px;' /&gt; l'area complessiva delle tre province, vista ora in termini di &#8220;citt&#224; metropolitana&#8221;, ora di provincia unica della Toscana centrale; &#232; questa la dimensione territoriale a cui fa riferimento la Delibera del Consiglio Regionale n. 130 del 29 marzo 2000 &#8220;Delimitazione dell'Area Metropolitana di Firenze, Prato e Pistoia&#8221;, la Conferenza di area metropolitana istituita nel 2006, il Patto di sviluppo locale stipulato fra gli enti interessati nel 2007, una bozza di legge regionale dell'aprile 2011, la commissione speciale istituita dall'attuale presidente della provincia di Firenze, Andrea Barducci, intorno al progetto di &#8220;super-provincia&#8221; (2010-2012);
&lt;br /&gt;&lt;img src='http://www.urbanisticainformazioni.it/local/cache-vignettes/L9xH9/uldot-ebeb0.gif' alt='-' width='9' height='9' style='height:9px;width:9px;' /&gt; il territorio della sola provincia di Firenze (dimensione prevista per la citt&#224; metropolitana fiorentina dall'art. 23 della legge 42/2009);
&lt;br /&gt;&lt;img src='http://www.urbanisticainformazioni.it/local/cache-vignettes/L9xH9/uldot-ebeb0.gif' alt='-' width='9' height='9' style='height:9px;width:9px;' /&gt; l'area &#8220;metropolitana&#8221; sub-provinciale corrispondente agli 11 comuni gi&#224; aderenti al Piano strategico, per la quale nel 2007 si attiva la Conferenza dei sindaci nella prospettiva di costituire un'Unione di comuni (fallito anche questo tentativo, quattro di loro, affacciati sulla piana a ovest del capoluogo, proveranno a formare un'Unione per conto proprio).
&lt;br /&gt;L'inattesa conclusione anticipata del &#8220;governo dei tecnici&#8221;, con la mancata conversione in legge del decreto 188, non permette di capire se il meccanismo messo in moto dalla &lt;i&gt;spending review&lt;/i&gt; rappresenti comunque l'inizio di una terza fase o l'ennesima turbolenza di questo dibattito inconcludente. Nel giro di poche settimane, la soluzione che teneva insieme le tre province, presentata dal Presidente della Regione Enrico Rossi come &#8220;territorio d'area vasta&#8221; (con funzioni omologhe agli altri due territori regionali indicati per l'accorpamento delle province: il sistema della costa e quello della Toscana meridionale) e recepita dal Governo come &#8220;citt&#224; metropolitana&#8221; in senso stretto, aveva gi&#224; lasciato il campo, in un emendamento approvato in Commissione al Senato, alla formula &#8220;una citt&#224; metropolitana (coincidente con l'attuale provincia di Firenze) + una provincia accorpata (Prato- Pistoia)&#8221;, raccogliendo di fatto il grido di dolore (&#8220;Mai con Firenze!&#8221;) che si era intanto levato da Prato.
&lt;br /&gt;Ma sia pure in versione ridotta, l'istituzione di quella citt&#224; metropolitana per cui Detti e Savioli pi&#249; di sessant'anni fa, e Astengo pi&#249; di venti anni fa, avevano cercato di comunicare in qualche modo un'immagine d'insieme dovr&#224; ancora fare i conti con un territorio che nel tempo ha visto crescere la propria conflittualit&#224; interna e diminuire la capacit&#224; di inquadrare i problemi entro una visione progettuale complessa - come dimostra, ultima in ordine di tempo su temi infrastrutturali di valenza metropolitana, la polemica scoppiata intorno alla proposta di riposizionamento della pista dell'aeroporto Vespucci, caldeggiata fra gli altri dal Presidente della Regione. Un esempio emblematico di come una questione con elevato contenuto tecnico ed evidenti ricadute territoriali sia diventata il terreno di uno scontro tutto politico, portato avanti senza l'ausilio di elaborati conoscitivi di base che all'epoca della formazione dello Schema strutturale sarebbero apparsi, come &#232; ovvio, necessari: una valutazione dei costi e degli impatti delle opere propedeutiche e una prefigurazione di massima &#8211; quanto meno &#8220;esplorativa&#8221; - dell'assetto territoriale a regime...
&lt;br /&gt;Riteniamo che sia anche sotto questo profilo &#8211; l'importanza che occorre restituire al disegno di piano, nelle forme adeguate, come &lt;i&gt;medium&lt;/i&gt; di conoscenza e comunicazione &#8211; oltre che sull'atteso ritorno della pianificazione intercomunale e sulla ricalibratura tra strumenti &#8220;strutturali&#8221; e &#8220;operativi&#8221;, che si giocher&#224;, nella dimensione ancora inedita della citt&#224; metropolitana, l'efficacia della riforma della legge di governo del territorio il cui varo &#232; atteso entro la fine della legislatura regionale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;hr /&gt;
		&lt;div class='rss_notes'&gt;&lt;p&gt;[&lt;a href='#nh1' id='nb1' class='spip_note' title='Note 1' rev='footnote'&gt;1&lt;/a&gt;] Cfr. L. Caterino, L. Cecconi (a cura di), Area vasta e prospettive di un ente metropolitano della toscana centrale. Quadro economico dell'area Firenze-Prato-Pistoia, Rete viluppo s.c., Prato, 2012 &lt;http://www.retesviluppo.it&gt;.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;[&lt;a href='#nh2' id='nb2' class='spip_note' title='Note 2' rev='footnote'&gt;2&lt;/a&gt;] Cfr. G. Boatti, Per Firenze metropoli, &#171;Quaderni del Circolo Rosselli&#187;, 1/2010, Alinea , Firenze. L'articolo estrapola e sviluppa con riferimento alla Toscana centrale i dati di una ricerca nazionale (G. Boatti, L'Italia dei sistemi urbani, Mondadori Electa, 2008).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;[&lt;a href='#nh3' id='nb3' class='spip_note' title='Note 3' rev='footnote'&gt;3&lt;/a&gt;] G. Astengo, Processo formativo di uno schema strutturale per l'area Firenze-Prato-Pistoia, documento di lavoro, Firenze, 1985, in F. Indovina, La ragione del piano. Giovanni Astengo e l'urbanistica italiana, FrancoAngeli, Milano, 1997&lt;/p&gt; &lt;p&gt;[&lt;a href='#nh4' id='nb4' class='spip_note' title='Note 4' rev='footnote'&gt;4&lt;/a&gt;] Per un approfondimento del tema si veda: G. De Luca, G. Gorelli, Forme di coordinamento sovracomunale, in F. Alberti, L. Nespolo (a cura di), Il progetto di citt&#224; nelle politiche regionali, &#171;Contesti. Citt&#224; territori progetti&#187;, 1-2, 2011.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;[&lt;a href='#nh5' id='nb5' class='spip_note' title='Note 5' rev='footnote'&gt;5&lt;/a&gt;] Il tema era stato oggetto di una ricerca presentata nel 2000 dal Dipartimento di Urbanistica e pianificazione territoriale di Firenze, segnalata come best practice internazionale per l'asse C8 &#8211; Sustainable urban infrastructer &#8211; della rete di cooperazione scientifica europea COST. Cfr. F. Alberti, M. Massa, Ferrovie metropolitane e rinnovo urbano: il caso della Toscana centrale, in R. Innocenti, M. Massa (a cura di), Progetti d'infrastrutture e piani territoriali in Toscana, Alinea, Firenze, 2001.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;[&lt;a href='#nh6' id='nb6' class='spip_note' title='Note 6' rev='footnote'&gt;6&lt;/a&gt;] Per una documentazione puntuale, datata al febbraio 2010, si rimanda alla relazione predisposta da Bruno Dente Una ricognizione dei contesti territoriali individuati come regioni urbane o aree urbane nelle nove citt&#224; metropolitane per la Commissione di lavoro ReCS (Rete delle citt&#224; strategiche)-ANCI sulle citt&#224; metropolitane &lt;http://recs.it/it/commissionerecsancicittametropolitane&gt;. Si veda anche &quot;La costruzione della citt&#224; metropolitana Italia&quot; di R. Florio e A. Esposto, pubblicato sul n. 242 di Urbanistica Informazioni.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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		<title>Genova e la Liguria, un nuovo assetto istituzionale?</title>
		<link>http://www.urbanisticainformazioni.it/Genova-e-la-Liguria-un-nuovo.html</link>
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		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Gastaldi</dc:creator>


		<dc:subject>10</dc:subject>
		<dc:subject>Citt&#224;, dinamiche urbane</dc:subject>
		<dc:subject>Istituzioni e governance</dc:subject>
		<dc:subject>Aree metropolitane</dc:subject>
		<dc:subject>Comuni italiani</dc:subject>
		<dc:subject>Genova</dc:subject>

		<description>Con l'avvento del Governo Monti e l'approvazione della &#8220;Spending review&#8221; (Decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito nella legge n. 135 del 7 agosto del 2012) l'istituzione della citt&#224; metropolitana di Genova (di cui si discute dal 1990) ha subito un'improvvisa accelerazione. Il Consiglio Regionale della Liguria nella seduta del 22 ottobre 2012 ha rettificato il provvedimento della Giunta regionale di &#8220;Proposta al Governo di riordino delle Province ubicate nel territorio ligure&quot; e invita il (...)

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&lt;a href="http://www.urbanisticainformazioni.it/-245-246-.html" rel="directory"&gt;245-246&lt;/a&gt;

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&lt;a href="http://www.urbanisticainformazioni.it/+-mot45-+.html" rel="tag"&gt;10&lt;/a&gt;, 
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&lt;a href="http://www.urbanisticainformazioni.it/+-Genova-+.html" rel="tag"&gt;Genova&lt;/a&gt;

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 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Con l'avvento del Governo Monti e l'approvazione della &#8220;Spending review&#8221; (Decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito nella legge n. 135 del 7 agosto del 2012) l'istituzione della citt&#224; metropolitana di Genova (di cui si discute dal 1990) ha subito un'improvvisa accelerazione. &lt;br /&gt;Il Consiglio Regionale della Liguria nella seduta del 22 ottobre 2012 ha rettificato il provvedimento della Giunta regionale di &#8220;Proposta al Governo di riordino delle Province ubicate nel territorio ligure&quot; e invita il Consiglio dei ministri a recepire l'ipotesi pervenuta dal CAL (Consiglio delle Autonomie Locali) ligure e a formulare il riordino istituzionale del territorio regionale che &#232; stato sottoposto anche con ANCI Liguria. Tale proposta prevede: 1) la provincia della Spezia non cambia la propria dimensione territoriale; 2) la citt&#224; metropolitana di Genova, come estensione territoriale, corrisponde a quella della soppressa provincia di Genova e include tutti i comuni, gi&#224; facenti parte della provincia stessa; 3) la nuova provincia, risultante dal riordino delle attuali province di Imperia e Savona, include tutti i comuni gi&#224; facenti parte delle due province; 4) il capoluogo della nuova provincia di Imperia-Savona, sar&#224; determinato applicando il comma 4 bis dell'articolo 17 del Decreto legge n. 95, secondo cui assume il ruolo di comune capoluogo delle singole province il comune gi&#224; capoluogo di provincia con maggior popolazione residente, cio&#232; Savona. &lt;br /&gt;Fra i criteri adottati nella definizione delle nuove province c'&#232; quello secondo cui vengono mantenute le province confinanti solo con province di regioni diverse da quella di appartenenza: da questo criterio discende la conferma della provincia della Spezia. La nuova provincia di Savona e Imperia avr&#224; un'estensione territoriale pari a kmq 2.701 e una popolazione residente di circa 510 mila. Il Consiglio Regionale della Liguria ha deliberato in attesa che la Corte Costituzionale fissi la trattazione di svariati ricorsi. La provincia di Imperia (come altre in Italia) ha presentato ricorso al Tar del Lazio contro la deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio regionale ha anche stabilito che qualora le pronunce della Corte costituzionale e del Tar dovessero comportare conseguenze rilevanti sull'impianto normativo, la Regione Liguria provveder&#224; ad assumere, d'intesa con il CAL e con le associazioni degli enti locali, le iniziative necessarie per un riordino istituzionale che possa avvenire con modalit&#224; pi&#249; rispettose delle specificit&#224; del territorio e dell'assetto sociale ed economico regionale. &lt;br /&gt;Scompare la Provincia di Genova, commissariata dopo la scadenza del mandato amministrativo, e al suo posto nasce la Citt&#224; Metropolitana di Genova che dovrebbe entrare in vigore dal 1 gennaio 2014, data di scadenza dell'incarico del commissario che &#232; stato nominato. La Conferenza metropolitana, composta da tutti i sindaci e dal commissario della Provincia di Genova, entro il 31 ottobre 2013 dovr&#224; deliberare lo statuto della Citt&#224; metropolitana di Genova. Lo statuto definir&#224; la modalit&#224; di elezione del sindaco metropolitano fra tre opzioni: il sindaco metropolitano sar&#224; di diritto il sindaco del capoluogo (Genova); il sindaco sar&#224; scelto da un'elezione di secondo livello da parte dei sindaci e dei consiglieri dei Comuni del territorio; il sindaco sar&#224; eletto a suffragio universale e diretto. Il documento dovr&#224; essere approvato dalla Conferenza metropolitana con una maggioranza dei due terzi, e comunque con il voto favorevole del sindaco di Genova e del commissario della Provincia. &lt;br /&gt;La stesura dello Statuto dell'ente &#232; affidata a tre commissioni composte da otto sindaci pi&#249; un rappresentante del comune di Genova ciascuna (supportate dai segretari generali della provincia e dei comuni di Genova ed Arenzano), fisser&#224; gli organi, le funzioni, i rapporti con i comuni e il criterio di elezione del sindaco e del consiglio metropolitano. La mancata conversione in legge del decreto di riordino delle province non sta fermando il processo di trasformazione della provincia di Genova in citt&#224; metropolitana. A fine marzo 2013 scadr&#224; infatti l'incarico del Commissario straordinario della provincia Piero Fossati e si insedier&#224; in via provvisoria, sino allo svolgimento delle elezioni metropolitane, il sindaco di Genova, Marco Doria.&lt;/p&gt; &lt;h3 class=&quot;spip&quot;&gt;Tracce di un dibattito&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Il dibattito sulle questioni istituzionali e territoriali suscitate dal decreto &#8220;spending review&#8221; &#232; stato in Liguria piuttosto sterile, stanti anche i vincoli normativi, procedure codificate e i ristretti tempi a disposizione. L'estate ha visto il vicesindaco del Comune di Genova, Stefano Bernini lanciarsi in una provocatoria proposta di suddividere l'attuale territorio comunale in cinque nuovi comuni e di consorziare i piccoli comuni limitrofi al capoluogo con l'obiettivo di creare una citt&#224; metropolitana composta da comuni di medie dimensioni (in tutto 8 o 9 comuni da 60-70 mila abitanti ciascuno) &lt;sup&gt;&lt;a href='#nb1' class='spip_note' rel='footnote' title='Si vedano gli articoli pubblicati su Repubblica ed. Genova: Ava Zunino, (...)' id='nh1'&gt;1&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt;. Stefano Bernini, si &#232; dichiarato favorevole al decentramento di funzioni esclusive lasciando per&#242; alla citt&#224; metropolitana la gestione dei servizi pi&#249; importanti, dai trasporti ai rifiuti. La proposta che per un certo periodo &#232; stata fatta propria dal PD, non ha trovato accoglienza nel sindaco Marco Doria e tiepidi riscontri da parte dell'ANCI ligure che ha ritenuto la soluzione troppo complessa.
&lt;br /&gt;La riorganizzazione delle province ha registrato l'ipotesi di costituzione della &#8220;provincia del Levante&#8221; o &#8220;provincia dei Parchi&#8221; che avrebbe dovuto comprendere l'area del Tigullio (l'area di Levante della provincia di Genova per un totale di circa 150 mila abitanti) aggregata all'attuale provincia della Spezia. Portavoce di questa proposta sono stati in primo luogo il Sindaco di Chiavari (principale centro del Tigullio), del PDL e alcuni esponenti del PD locale. I sostenitori hanno sottolineato le potenzialit&#224; turistiche, la vocazione ad una valorizzazione sotto il profilo ambientale e naturalistico (il parco e la riserva marina di Portofino, il parco dell'Aveto, quelli delle Cinque Terre, di Portovenere e di Montemarcello) e una certa omogeneit&#224; dell'area rispetto a queste valenze. Questa sembra essere stata l'unica riflessione attenta alle questioni territoriali che si &#232; sviluppata, anche se da subito &#232; apparsa senza concrete possibilit&#224; di realizzazione.&lt;/p&gt; &lt;h3 class=&quot;spip&quot;&gt;Un tema ricorrente&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Il dibattito che si &#232; sviluppato, seppur debole, ha ricalcato questioni non nuove. Negli ultimi 25 anni il tema della delimitazione territoriale e di possibili forme di istituzionalizzazione dell'area metropolitana genovese (cos&#236; come quello della provincia del Tigullio) &#232; tornato ciclicamente alla ribalta &lt;sup&gt;&lt;a href='#nb2' class='spip_note' rel='footnote' title='Francesco Gastaldi, &#8220;Area metropolitana genovese?&#8221;, in Urbanistica (...)' id='nh2'&gt;2&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt;, anche se politiche, azioni, programmi e strumenti di pianificazione territoriale che si sono succeduti nel tempo, non hanno mai assunto il tema come obiettivo prioritario. &lt;br /&gt;Tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta &#232; la Regione Liguria a scendere in campo con il Piano Territoriale di Coordinamento dell'Area Centrale Ligure (adottato dalla Giunta nel 1989 e definitivamente approvato dal consiglio regionale nel 1992). Il piano nasce in una fase di profonda trasformazione dell'economia del capoluogo e la regione individua un progetto strategico per l'area metropolitana genovese mirante a favorirne la transizione verso una diversificazione produttiva di tipo post-fordista. In questo quadro l'area metropolitana genovese comprende l'arco litoraneo tra il savonese e il monte di Portofino a levante (escludendo il Tigullio) e il basso alessandrino verso nord.
&lt;br /&gt;Nel 1991 la Regione con la l.r. n. 12 individuava l'area metropolitana genovese in ottemperanza a quanto prescritto dalla legge 142 del 1990. Si trattava di una delimitazione di tipo geografico, il territorio individuato comprende la linea costiera da Cogoleto (a ponente) ai comuni del Golfo Paradiso (a levante), e le valli del genovesato, escludendo una parte dell'attuale provincia di Genova cio&#232; l'area costiera del Tigullio (da Portofino a Moneglia) e il rispettivo entroterra. La possibile suddivisione amministrativa era imperniata sul riconoscimento di due polarit&#224; storiche fondamentali: Genova e Chiavari nel Tigullio. Ai sensi della legge 142, non si prevedevano estensioni al di fuori dei confini provinciali e tanto meno regionali. &lt;br /&gt;La l.r. n. 12 una volta fissati i confini, non assegna le funzioni all'entit&#224; metropolitana, non individua neppure i percorsi di tipo istituzionale attraverso cui addivenire alla concretizzazione dell'iniziativa, da subito apparse chiaro che la cosa difficilmente si tramuter&#224; in realt&#224;. Non solo, tale delimitazione &#232; decisamente schematica, si limita a dividere in due parti il territorio provinciale senza considerare le effettive gravitazioni e le relazioni che si sviluppano attorno al capoluogo genovese. Per l'area del Tigullio si discute molto della possibilit&#224; di acquisire maggiore autonomia attraverso la creazione di una nuova provincia, in Parlamento vengono presentate da parte di esponenti politici locali alcune proposte di legge istitutiva, ma tutto resta lettera morta. &lt;br /&gt;Durante gli anni Novanta, a partire dalla legge 142 del 1990 e dalla costituzionalizzazione del 2001, l'istituzione della citt&#224; metropolitana di Genova non fa grandi passi in avanti, anche se il dibattito sul tema &#232; tornato ciclicamente di attualit&#224;, fino all'estate 2012.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;hr /&gt;
		&lt;div class='rss_notes'&gt;&lt;p&gt;[&lt;a href='#nh1' id='nb1' class='spip_note' title='Note 1' rev='footnote'&gt;1&lt;/a&gt;] Si vedano gli articoli pubblicati su Repubblica ed. Genova: Ava Zunino, &quot;Nuovi comuni. La mappa dei sogni&quot;, in Repubblica ed. Genova, 14 agosto 2012, pag. 5; Ava Zunino, &#8220;Citt&#224; metropolitana? Non vogliamo subirla&#8221;, in Repubblica ed. Genova, 15 agosto 2012, pag. 4; Ava Zunino, &quot;Genova divisa in pi&#249; comuni? Doria dice: no&quot;, in Repubblica ed. Genova, 14 settembre 2012, pag. 11&lt;/p&gt; &lt;p&gt;[&lt;a href='#nh2' id='nb2' class='spip_note' title='Note 2' rev='footnote'&gt;2&lt;/a&gt;] Francesco Gastaldi, &#8220;Area metropolitana genovese?&#8221;, in Urbanistica Informazioni n. 187, 2003, pagg. 16-18&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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		<title>Il nuovo orizzonte per la costruzione della citt&#224; metropolitana di Venezia</title>
		<link>http://www.urbanisticainformazioni.it/Il-nuovo-orizzonte-per-la.html</link>
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		<dc:subject>10</dc:subject>
		<dc:subject>Citt&#224;, dinamiche urbane</dc:subject>
		<dc:subject>Istituzioni e governance</dc:subject>
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		<dc:subject>Comuni italiani</dc:subject>
		<dc:subject>Venezia</dc:subject>

		<description>Fino dagli anni '60 il tema del governo metropolitano &#232; stato al centro di molti studi e dibattiti, basti ricordare la Rivista Veneta, l'Irsev, e poi Muscar&#224;, Costa, Turra e altri. Dibattito che si &#232; intrecciato da un lato con la volont&#224; e le scelte regionali di riconoscere e affermare il carattere policentrico del sistema insediativo Veneto, da contrapporre alle ipotesi di concentrazione metropolitana, dall'altra con il progressivo affermarsi negli anni Settanta e Ottanta di un processo di (...)

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&lt;a href="http://www.urbanisticainformazioni.it/+-Inu-regionali-+.html" rel="tag"&gt;Istituzioni e governance&lt;/a&gt;, 
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&lt;a href="http://www.urbanisticainformazioni.it/+-Istituzioni-e-governante-+.html" rel="tag"&gt;Comuni italiani&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.urbanisticainformazioni.it/+-Venezia-+.html" rel="tag"&gt;Venezia&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Fino dagli anni '60 il tema del governo metropolitano &#232; stato al centro di molti studi e dibattiti, basti ricordare la Rivista Veneta, l'Irsev, e poi Muscar&#224;, Costa, Turra e altri. Dibattito che si &#232; intrecciato da un lato con la volont&#224; e le scelte regionali di riconoscere e affermare il carattere policentrico del sistema insediativo Veneto, da contrapporre alle ipotesi di concentrazione metropolitana, dall'altra con il progressivo affermarsi negli anni Settanta e Ottanta di un processo di diffusione insediativa residenziale e imprenditoriale che &#232; stato definito e interpretato in termini economici come &#8220;modello Veneto&#8221; e in termini territoriali come &#8220;citt&#224; diffusa&#8221;.
&lt;br /&gt;Pi&#249; recentemente il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento nel 1992 e nel 2009 riconosce il sistema metropolitano centrale (da Venezia a Vicenza) &#8220;&lt;i&gt;La scelta di riconoscere in questo modo il territorio metropolitano definito dall'asse centrale dove sono insediate le maggiori citt&#224; e le funzioni di eccellenza del Veneto, deriva dalla consapevolezza che siamo in presenza di dinamiche e tendenze competitive e cooperative che richiedono una visione progettuale di prospettiva. Si tratta, comunque, di un processo di governance piuttosto che solo di governo dei territori e che per rispondere ai problemi ed alle sfide competitive servono &quot;geografie variabili&quot; in ragione dei problemi da governare: ambientali, territoriali, economici, infrastrutturali e della mobilit&#224;&lt;/i&gt;&#8221;.
&lt;br /&gt;Questo lungo cammino, che non sembrava appassionare nessuno degli attori politico-istituzionali cos&#236; come gli operatori economici e sociali, &#232; stato attraversato da due fattori che hanno radicalmente trasformato la scena:
&lt;br /&gt;&lt;img src='http://www.urbanisticainformazioni.it/local/cache-vignettes/L9xH9/uldot-ebeb0.gif' alt='-' width='9' height='9' style='height:9px;width:9px;' /&gt; uno studio commissionato all'OECD/OCSE dalla Fondazione di Venezia, pubblicato nella versione italiana nel 2010 , che evidenzia come l'area metropolitana gi&#224; esiste, compete a livello internazionale e necessita di essere rafforzata con interventi infrastrutturali e di governo coordinato a scala metropolitana;
&lt;br /&gt;&lt;img src='http://www.urbanisticainformazioni.it/local/cache-vignettes/L9xH9/uldot-ebeb0.gif' alt='-' width='9' height='9' style='height:9px;width:9px;' /&gt; la legge 135/2012 che introduce la realizzazione delle citt&#224; metropolitane gi&#224; previste nel 1990 e nel titolo V della Costituzione.
&lt;br /&gt;Dopo tanto parlare di area metropolitana centrale i protagonisti, Presidente della Provincia di Venezia e i Sindaci di Venezia, Padova e Treviso in primo luogo, si sono incominciati a muovere riconoscendo la citt&#224; metropolitana e gli spiragli aperti dalla legge.&lt;/p&gt; &lt;h3 class=&quot;spip&quot;&gt;OECD, La &lt;i&gt;city region&lt;/i&gt; di Venezia&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Seguendo molteplici criteri: pendolarismo, trasporti, ecologia e politica , i confini proposti dall'OECD per la citt&#224;-regione di Venezia includono le tre province di Venezia, Padova e Treviso. complessivamente, l'area comprende circa 2,6 milioni di abitanti. &lt;br /&gt;La citt&#224; metropolitana di Venezia cos&#236; definita &#232; divenuta un importante polo di crescita in Italia, in grado di superare molte regioni metropolitane a livello internazionale. Nel 2005 il Pil &lt;i&gt;pro capite&lt;/i&gt; era superiore dell'1,5% rispetto alla media nazionale e, anche se al di sotto della media stabilita dall'OCSE, era pari a quello di citt&#224; come Toronto o Barcellona, e superiore a quello di citt&#224; delle stesse dimensioni, come Manchester e Lisbona. La citt&#224; metropolitana di Venezia &#232; inoltre tra le pi&#249; dinamiche, con una crescita che pu&#242; essere comparata a quella di Londra, Stoccolma o Houston.
&lt;br /&gt;La citt&#224; metropolitana di Venezia pu&#242; contare su un'economia che presenta una crescita bilanciata tra produzione e servizi. Ogni zona &#232; concentrata su un settore particolare: la maggior parte dei servizi finanziari si trovano nella Provincia di Padova, i servizi turistici e amministrativi sono per lo pi&#249; collocati nella Provincia di Venezia, mentre, Treviso concentra il manifatturiero e i servizi legati all'industria. &lt;br /&gt;Territorialmente questo processo si condensa in una nuova citt&#224; che trova il suo centro motore nel nucleo territoriale Padova-Mestre/Venezia-Treviso.&lt;/p&gt; &lt;h3 class=&quot;spip&quot;&gt;Dinamiche reali e istituzionali &lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;L'ipotesi di costruzione della citt&#224; metropolitana di Venezia incrocia due percorsi: il processo istituzionale e la sua concreta necessit&#224; di misurarsi con i perimetri del governo amministrativo; i processi dell'economia e del sociale che agiscono e procedono attraverso sistemi di relazioni funzionali.
&lt;br /&gt;I modelli funzionali pongono con sempre maggior forza il tema del governo metropolitano. E lo pongono maggiormente quando anzich&#233; alle sole dotazioni (pesi e risorse) si guarda alle relazioni dinamiche, siano esse riferite alla popolazione che alle imprese.
&lt;br /&gt;Gli studi rilevano un quadro dell'area metropolitana asimmetrico con punti di forza e punti di debolezza settoriali e territoriali, che proprio per queste ragioni richiedono un livello di governo complesso e articolato.
&lt;br /&gt;&lt;img src='http://www.urbanisticainformazioni.it/local/cache-vignettes/L9xH9/uldot-ebeb0.gif' alt='-' width='9' height='9' style='height:9px;width:9px;' /&gt; &lt;i&gt;Un nuovo quadro socio-demografico&lt;/i&gt;
&lt;br /&gt;Interpretando la successione storica degli indici demografici dell'area metropolitana possiamo notare come i saldi sociali positivi pi&#249; elevati tendano a manifestarsi in aree sempre pi&#249; lontane dalla citt&#224; (prima nei comuni di corona, poi negli altri comuni metropolitani) come accade nei modelli che spiegano la crescita delle citt&#224; con la rendita ed il mercato delle abitazioni.
&lt;br /&gt;Gli indicatori relativi all'ultimo periodo mostrano il manifestarsi di nuovi fenomeni che dipendono dalla emigrazione straniera: il saldo della componente sociale riprende ad aumentare e in maniera generalizzata e come conseguenza migliora sensibilmente il saldo della componente naturale. &lt;br /&gt;&lt;img src='http://www.urbanisticainformazioni.it/local/cache-vignettes/L9xH9/uldot-ebeb0.gif' alt='-' width='9' height='9' style='height:9px;width:9px;' /&gt; &lt;i&gt;Una economia legata ai servizi, con una forte base manifatturiera&lt;/i&gt;
&lt;br /&gt;Dopo la diffusione delle imprese artigianali, il consolidamento dei distretti e i processi di delocalizzazione oggi siamo in presenza di fenomeni non completamente dispiegati e non completamente spiegati. Assistiamo ancora a relazioni di distretto, alla chiusura di aziende a fianco del consolidamento di imprese verso dimensioni pi&#249; grandi alla presenza di nuove aziende create da imprenditori extracomunitari.
&lt;br /&gt;Nonostante la presenza sempre pi&#249; elevata di terziario e aziende specializzate nei servizi alle imprese, l'area metropolitana rimane comunque un territorio con una forte connotazione manifatturiera. &lt;br /&gt;Uno dei fenomeni pi&#249; evidenti nella dinamica economica degli ultimi anni &#232; il forte incremento di imprese intestate a persone di nazionalit&#224; extracomunitaria. &lt;br /&gt;&lt;img src='http://www.urbanisticainformazioni.it/local/cache-vignettes/L9xH9/uldot-ebeb0.gif' alt='-' width='9' height='9' style='height:9px;width:9px;' /&gt; &lt;i&gt;Una societ&#224; in movimento&lt;/i&gt;
&lt;br /&gt;I dati pi&#249; recenti sulla mobilit&#224; veneta confermano ancora una volta il ruolo predominante dell'auto privata (oltre il 70% degli spostamenti casa lavoro). Negli anni aumenta anche la distanza percorsa e il tempo dedicato alla mobilit&#224; quotidiana. La domanda di trasporto pubblico &#232; comunque in aumento in tutta l'area centrale. &lt;br /&gt;&lt;img src='http://www.urbanisticainformazioni.it/local/cache-vignettes/L9xH9/uldot-ebeb0.gif' alt='-' width='9' height='9' style='height:9px;width:9px;' /&gt; &lt;i&gt;Forme di governo e governance&lt;/i&gt;
&lt;br /&gt;L'analisi delle forme di governo e governance attivata nell'area metropolitana attraverso l'applicazione delle norme che prevedono la gestione di ambiti, infrastrutture e servizi e attraverso accordi che possiamo definire spontanei, evidenziano un significativo e interessante sistema di interrelazioni di natura amministrativa, economica e sociale.
&lt;br /&gt;Il quadro che emerge dalla lettura delle associazioni di comuni per gestire funzioni e servizi e dalle strutture societarie per la gestione dei servizi restituisce una realt&#224; territoriale capace di governare i processi che trovano sviluppo in questa specifica area che non coincide con i limiti amministrativi esistenti.&lt;/p&gt; &lt;h3 class=&quot;spip&quot;&gt;Le nuove alleanze per la citt&#224; metropolitana&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;L'irrompere contemporaneamente della scadenza della soppressione della provincia di Venezia, del riordino delle altre provincie venete e della costruzione della nuova citt&#224; metropolitana di Venezia, aveva messo in moto un interessante processo di riflessione sul governo del territorio e sul ruolo del nuovo ente amministrativo nel quadro della cooperazione e competizione territoriale nel contesto europeo e del nord est del Paese.
&lt;br /&gt;Di fronte all'incapacit&#224; di interpretare i processi e le potenzialit&#224; da parte della Regione, che decideva di non pronunciarsi optando per lo &lt;i&gt;status quo&lt;/i&gt;, la Provincia di Venezia e molti Sindaci in primo luogo quelli di Padova e Venezia, hanno assunto una iniziativa diretta di adesione alla citt&#224; metropolitana facendo esprimere i rispettivi Consigli, riconoscendo che un modello vecchio di due secoli, dove tutti i comuni sono uguali, non &#232; pi&#249; utile e che un nuovo cammino dovr&#224; essere intrapreso a partire da quella citt&#224; metropolitana che gi&#224; esiste. L'area urbana di Padova ha aperto una concerta ipotesi di integrazione della citt&#224; metropolitana convinta che li si assumeranno le decisioni strategiche nel futuro, l'area costiera del Delta del Po, orfana della provincia di Rovigo quando ci sar&#224; il riordino amministrativo previsto dalla 135/2012, potrebbe andare nella stessa direzione congiungendo tutta la fascia costiera del Veneto omogenea sia nei problemi che nelle opportunit&#224;.&lt;/p&gt; &lt;h3 class=&quot;spip&quot;&gt;Una lettura di sintesi nella forma di un progetto&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Il governo del territorio in questi anni si &#232; limitato a piccoli scontri su qualche progetto speculativo, che poi fatica a venire realizzato o si &#232; limitato alla ostinata difesa dell'esistente, non affrontando invece il terreno sul quale progettare il futuro non solo urbanistico, ma anche culturale, economico e sociale. La citt&#224; metropolitana assume il significato di rilanciare ad una scala pi&#249; grande la questione della trasformazione del sistema affrontando il tema della mobilit&#224;, dell'organizzazione produttiva, la qualit&#224; dei servizi all'impresa e alla persona nel rispetto dell'ambinete.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span class='spip_document_363 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:500px;'&gt;
&lt;img src='http://www.urbanisticainformazioni.it/local/cache-vignettes/L500xH483/venezia_progetto-4f264.png' width='500' height='483' alt=&quot;Una lettura di sintesi nella forma di progetto&quot; title=&quot;Una lettura di sintesi nella forma di progetto&quot; style='height:483px;width:500px;' /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;I temi e le sfide sono quelle proposte dal-l'OECD/OCSE nelle sue &#8220;Valutazioni e Raccomandazioni&#8221; &lt;br /&gt;&lt;img src='http://www.urbanisticainformazioni.it/local/cache-vignettes/L9xH9/uldot-ebeb0.gif' alt='-' width='9' height='9' style='height:9px;width:9px;' /&gt; &lt;i&gt;Sviluppo della capacit&#224; di innovazione e potenziamento dell'inclusione nel mercato del lavoro.&lt;/i&gt; &lt;br /&gt;La citt&#224; regione Venezia ha bisogno di un upgrade economico, data l'importanza sempre maggiore dei servizi e la forte competizione dei paesi stranieri. &lt;br /&gt;&lt;img src='http://www.urbanisticainformazioni.it/local/cache-vignettes/L9xH9/uldot-ebeb0.gif' alt='-' width='9' height='9' style='height:9px;width:9px;' /&gt; &lt;i&gt;Miglioramento della mobilit&#224; e dei collegamenti tra Padova, Venezia e Treviso&lt;/i&gt;
&lt;br /&gt;Visti i vantaggi dell'agglomerazione e della densificazione per un'economia basata sui servizi, l'integrazione metropolitana deve diventare una priorit&#224;. Per divenire una economia metropolitana sinergica &#232; necessario compiere alcuni passi, in particolare la costruzione di una rete di trasporti metropolitana, una riduzione della dispersione urbana e l'agevolazione dei collegamenti inter-aziendali all'interno della citt&#224;-regione.
&lt;br /&gt;&lt;img src='http://www.urbanisticainformazioni.it/local/cache-vignettes/L9xH9/uldot-ebeb0.gif' alt='-' width='9' height='9' style='height:9px;width:9px;' /&gt; &lt;i&gt;Riconoscimento e integrazione di una sensibilit&#224; ambientale.&lt;/i&gt; &lt;br /&gt;Data la vulnerabilit&#224; ambientale l'attuazione delle politiche economiche deve avvenire attraverso &#8220;lente climatica&#8221;.
&lt;br /&gt;&lt;img src='http://www.urbanisticainformazioni.it/local/cache-vignettes/L9xH9/uldot-ebeb0.gif' alt='-' width='9' height='9' style='height:9px;width:9px;' /&gt; &lt;i&gt;Creazione di una governance metropolitana.&lt;/i&gt;
&lt;br /&gt;In generale, la concettualizzazione spaziale della citt&#224;-regione Venezia non ha dato forma a decisioni politiche strategiche. Una visione spaziale metropolitana pu&#242; aiutare il processo di elaborazione politica &#8211; stabilire programmi, formulare e approvare proposte, implementare e monitorare &#8211; e non solo incidere sui risultati&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Il percorso intrapreso nel corso del 2012 e interrotto dalla mancata conversione in legge del Dl 188/2012 che provoca lo slittamento di un anno per l'adozione della nuova disciplina, pu&#242; diventare una opportunit&#224; di approfondimento e coesione istituzionale anzich&#233; un inceppo procedurale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Milano: prove di governo metropolitano</title>
		<link>http://www.urbanisticainformazioni.it/Milano-prove-di-governo.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.urbanisticainformazioni.it/Milano-prove-di-governo.html</guid>
		<dc:date>2013-03-09T18:43:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Corvi, Sacchi</dc:creator>


		<dc:subject>10</dc:subject>
		<dc:subject>Citt&#224;, dinamiche urbane</dc:subject>
		<dc:subject>Istituzioni e governance</dc:subject>
		<dc:subject>Aree metropolitane</dc:subject>
		<dc:subject>Comuni italiani</dc:subject>
		<dc:subject>Milano</dc:subject>

		<description>Il progetto &#8220;Milano Citt&#224; Metropolitana&#8221; Il processo costitutivo della Citt&#224; metropolitana di Milano, malgrado le incertezze di un iter legislativo e procedurale ancora incompiuto, con particolare riferimento alla mancata conversione del Dl 188/2012, non si &#232; arrestato. Il Comune di Milano ha infatti avviato il progetto &#8220;Milano Citt&#224; Metropolitana&#8221;, con il quale vuole promuovere, in collaborazione con le altre Istituzioni e con le forze economiche e sociali del territorio, una profonda (...)

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&lt;a href="http://www.urbanisticainformazioni.it/+-Premio-Urbanistica-+.html" rel="tag"&gt;Aree metropolitane&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.urbanisticainformazioni.it/+-Istituzioni-e-governante-+.html" rel="tag"&gt;Comuni italiani&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.urbanisticainformazioni.it/+-Milano-+.html" rel="tag"&gt;Milano&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;h3 class=&quot;spip&quot;&gt;Il progetto &#8220;Milano Citt&#224; Metropolitana&#8221;&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Il processo costitutivo della Citt&#224; metropolitana di Milano, malgrado le incertezze di un iter legislativo e procedurale ancora incompiuto, con particolare riferimento alla mancata conversione del Dl 188/2012, non si &#232; arrestato.
&lt;br /&gt;Il Comune di Milano ha infatti avviato il progetto &#8220;Milano Citt&#224; Metropolitana&#8221;, con il quale vuole promuovere, in collaborazione con le altre Istituzioni e con le forze economiche e sociali del territorio, una profonda trasformazione degli assetti istituzionali di governo dell'area milanese, dando vita alla costituzione della Citt&#224; Metropolitana di Milano. &lt;br /&gt;La prima fase di lavoro prevede azioni preparatorie e di accompagnamento alla nascita della nuova istituzione, costruendo solide basi conoscitive/informative per favorire una discussione consapevole sia tra &lt;i&gt;stakeholders&lt;/i&gt; sia tra cittadini, promuovendo processi decisionali partecipati, offrendo ai futuri lavori della Conferenza metropolitana un'istruttoria delle questioni in agenda, nonch&#233; proposte e supporto alle deliberazioni, in vista della definizione dello Statuto. &lt;br /&gt;A questo progetto collaborano attivamente diversi soggetti, ciascuno con un ruolo specifico.
&lt;br /&gt;&lt;img src='http://www.urbanisticainformazioni.it/local/cache-vignettes/L9xH9/uldot-ebeb0.gif' alt='-' width='9' height='9' style='height:9px;width:9px;' /&gt; Il Centro Studi Pim si propone di fornire elementi utili all'elaborazione dello Statuto, attraverso un lavoro finalizzato alla preparazione di dossier tematico/territoriali che siano in grado di mettere a fuoco e declinare le questioni che si porranno in merito al conferimento e alla gestione delle nuove funzioni che saranno attribuite alla Citt&#224; metropolitana di Milano. Accanto ai dossier, vi &#232; poi un'attivit&#224; di informazione e pubblicizzazione che si svolger&#224; attraverso il supporto di una piattaforma web (&lt;a href=&quot;http://www.milanocittametropolitana.org/&quot; class='spip_url spip_out' rel='external'&gt;http://www.milanocittametropolitana.org&lt;/a&gt;).
&lt;br /&gt;&lt;img src='http://www.urbanisticainformazioni.it/local/cache-vignettes/L9xH9/uldot-ebeb0.gif' alt='-' width='9' height='9' style='height:9px;width:9px;' /&gt; Al Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione &#232; stato affidato il compito di supportare l'attivit&#224; di ridisegno dei confini e delle funzioni delle attuali zone di decentramento di Milano, oltre all'esplorazione e al confronto di esperienze internazionali, per l'individuazione di possibili modalit&#224; di attuazione della Citt&#224; metropolitana in relazione ad alcuni temi prioritari.
&lt;br /&gt;&lt;img src='http://www.urbanisticainformazioni.it/local/cache-vignettes/L9xH9/uldot-ebeb0.gif' alt='-' width='9' height='9' style='height:9px;width:9px;' /&gt; Le Universit&#224; degli Studi di Milano e Milano Bicocca, l'Universit&#224; Cattolica del Sacro Cuore, l'Universit&#224; Bocconi svolgeranno un'attivit&#224; di supporto all'elaborazione e stesura dello Statuto della Citt&#224; metropolitana, lavorando in particolare sulla componente giuridica e amministrativa.
&lt;br /&gt;Anche la Provincia di Milano ha avviato, avvalendosi della collaborazione di Milano Metropoli spa (un'agenzia di sviluppo pubblica), un'attivit&#224; propedeutica alla costruzione della Citt&#224; metropolitana, particolarmente dedicata alla questioni concernenti la promozione dello sviluppo economico locale e le forme e le modalit&#224; di gestione servizi pubblici.
&lt;br /&gt;Ovviamente, oltre alle attivit&#224; di supporto promosse dal Comune capoluogo e dalla Provincia, sar&#224; fondamentale l'apporto che forniranno gli altri Comuni. &lt;br /&gt;La Conferenza metropolitana sar&#224; il luogo naturalmente deputato a dare spazio a questa attivit&#224; e a confrontare le diverse istanze. In questo senso, la produttivit&#224; del lavoro dipender&#224; strettamente dalle modalit&#224; operative che decider&#224; di darsi la Conferenza, a partire dal Regolamento di cui intender&#224; dotarsi.&lt;/p&gt; &lt;h3 class=&quot;spip&quot;&gt;Nuove funzioni e temi in agenda &lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Il tema centrale della presente fase istruttoria &#232; legato alle nuove funzioni che verranno conferite alla Citt&#224; metropolitana e alla loro coerenza con i modelli di governo prescelti. Oltre alla riconferma delle funzioni attualmente in capo alle Province, saranno diverse le nuove funzioni attribuite dalla Legge 135/2012: pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali; strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonch&#233; organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; mobilit&#224; e viabilit&#224;; promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale. &lt;br /&gt;Come &#232; immediato arguire, si tratta di definizioni aperte, che richiedono un lavoro di specificazione da svolgere su diversi versanti. Da una parte, serve un'attivit&#224; tecnica volta a offrire una base operativa per arrivare alla definizione di un corpo equilibrato e coerente di nuove funzioni da attribuire alla Citt&#224; metropolitana. Dall'altra, occorre un'attivit&#224; di concertazione politico-amministrativa tra istituzioni di diversa natura e di differente scala, finalizzata a declinare puntualmente le nuove funzioni da assegnare alla Citt&#224; metropolitana. &lt;br /&gt;Si tratta di un passaggio che presenta notevoli elementi di complessit&#224;. Oltre alla concreta declinazione delle nuove funzioni attribuite &lt;i&gt;ex lege&lt;/i&gt; alla Citt&#224; metropolitana, la normativa stessa schiude la possibilit&#224; di prevedere ulteriori meccanismi di redistribuzione sia di natura top-down che di natura bottom-up. Sar&#224; infatti possibile per la Citt&#224; metropolitana conferire particolari funzioni ai Comuni o alle loro forme associative. Viceversa, anche i Comuni potranno delegare alla Citt&#224; metropolitana eventuali funzioni &#8220;proprie&#8221;. Elemento di ulteriore interesse &#232; la possibilit&#224; di conferire tali funzioni anche in forma territorialmente differenziata, potendo dunque lavorare a partire dalle questioni e dalle specificit&#224; dei territori, superando i confini amministrativi e attivando nuove forme di &lt;i&gt;governance&lt;/i&gt; istituzionalmente riconosciute.
&lt;br /&gt;Sotto questo profilo, sar&#224; importante cercare di individuare eventuali elementi di criticit&#224; emergenti, sia dal quadro della distribuzione di competenze tra i vari livelli di governo sia tra gli &#8220;snodi&#8221; dei medesimi, con particolare riferimento al riassetto delle relazioni tra Regione, Citt&#224; metropolitana, Province e Comuni. In questo senso, non saranno indifferenti le forme attraverso cui verr&#224; &#8220;agito&#8221; l'art. 19 della Legge 135/2012, che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni e regola le modalit&#224; di esercizio associato di funzioni e servizi comunali. &lt;br /&gt;In ogni caso, come anticipato, la legge apre in modo chiaro alla possibilit&#224; di operare secondo modelli di &lt;i&gt;governance&lt;/i&gt; differenziati, per soggetti e ambiti territoriali. In questa prospettiva, cruciale sar&#224; per&#242; l'attitudine ad agire e ragionare in una prospettiva appropriata ai casi territoriali specifici. &lt;br /&gt;Il nuovo modello di governo dovr&#224; quindi essere pensato a partire da un'agenda di temi consoni alla realt&#224; metropolitana milanese, provando a comprendere quali sono le questioni sostanziali, quali sono i territori ai quali la nuova istituzione si rivolge, quali sono i soggetti e gli attori interessati.&lt;/p&gt; &lt;h3 class=&quot;spip&quot;&gt;Territorialit&#224; e &lt;i&gt;governance&lt;/i&gt; nel caso milanese&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Uno degli aspetti rilevanti nel caso milanese riguarda il processo di riordino della Provincia di Monza e Brianza, che potrebbe determinare conseguenze sul territorio della Citt&#224; metropolitana di Milano. &lt;br /&gt;La Legge 135/2012 stabilisce infatti che &#8220;il territorio della Citt&#224; metropolitana coincide con quello della Provincia contestualmente soppressa &#8220; (art. 18, comma 2).
&lt;br /&gt;Diversamente, il Decreto Legge di riordino delle Province prevedeva l'inclusione nella Citt&#224; metropolitana di Milano del &#8220;territorio gi&#224; appartenente alla Provincia di Monza e della Brianza&#8221; (Dl 188/2012, art. 5, comma 1, lettera a).
&lt;br /&gt;La mancata conversione del Dl 188/2012 riporta la situazione allo status quo ante e pertanto i confini della Citt&#224; metropolitana di Milano tornano a coincidere con quelli della Provincia di Milano contestualmente soppressa. &lt;br /&gt;Resta per&#242; ancora in predicato il processo di riordino della Provincia briantea. . Da capire se attraverso un accorpamento con altre Province del nord-ovest lombardo (verosimilmente Como, Lecco e Varese) o confermando l'accorpamento alla Citt&#224; metropolitana oppure ancora conservando la sua autonomia.
&lt;br /&gt;Di impatto pi&#249; limitato, ma comunque da segnalare, vi &#232; poi la possibilit&#224; di adesione al nuovo ente di singole municipalit&#224;, ad oggi non appartenenti alla Provincia di Milano. Si tratta di un segnale a cui prestare attenzione, non solo in ragione della non trascurabile dimensione di alcuni Comuni coinvolti (es. Busto Arsizio e Saronno), ma perch&#233; sintomo delle aspettative e delle potenzialit&#224; che si esprimono dal &#8220;basso&#8221; verso la Citt&#224; metropolitana, determinate dall'esigenza di aderire ad un progetto e non soltanto ad un nuovo ente.
&lt;br /&gt;A prescindere dalle decisioni che assumer&#224; il legislatore in materia, quello che per&#242; si pu&#242; senza alcun dubbio affermare &#232; che la futura Citt&#224; Metropolitana di Milano, con o senza Monza e Brianza, dovr&#224; &#8220;fare i conti&#8221; con le fitte e mutevoli relazioni territoriali, sociali, economiche e funzionali che si articolano tra questi territori. In altri termini, la marcata interdipendenza e complementarit&#224; territoriale che caratterizza la regione urbana milanese non pu&#242; essere catturata, una &#8220;volta per tutte&#8221;, entro rigidi confini definiti per legge. Ci&#242; significa che, persino a prescindere dalle configurazioni territoriali che assumer&#224; il processo di &lt;i&gt;institutional building&lt;/i&gt; in corso, efficaci processi di governo si potranno affermare sviluppando un &#8220;metodo metropolitano&#8221;, capace di attivare forme di azione coordinata e cooperativa tra una pluralit&#224; di soggetti alle diverse scale (Unione Europea, Stato, Regione, Citt&#224; metropolitana, Province, Comuni, Consorzi, autonomie funzionali, soggetti semipubblici e privati). &lt;br /&gt;Allo stesso tempo, l'assunzione di un &#8220;metodo metropolitano&#8221; comporta il riconoscimento dell'articolazione territoriale della regione urbana milanese e la conseguente valorizzazione delle specificit&#224; locali, in primo luogo di quella briantea, ancor pi&#249; in una prospettiva di territorialit&#224; allargata della nuova istituzione metropolitana.
&lt;br /&gt;Nella prospettiva della &lt;i&gt;governance&lt;/i&gt; multilivello e multiscalare sar&#224; fondamentale praticare politiche integrate e aperte al territorio, in relazione ai problemi e agli obiettivi che si intendono perseguire, con particolare riferimento ai temi ambientali e della difesa del suolo (es. progettazione dei parchi urbani di cintura, contenimento dell'inquinamento, gestione dei rifiuti, gestione della rete idrica, rilancio dell'agricoltura anche in funzione di contenimento del consumo di suolo, ecc.), insediativi (es. rafforzamento delle attivit&#224; economiche su base territoriale, nascita di nuove centralit&#224; funzionali in relazione alle diverse vocazioni d'area, localizzazioni di servizi di rango superiore, ecc.) e infrastrutturali (es. grandi infrastrutture viarie insieme alla cura della rete capillare della mobilit&#224;, linee metropolitane, ferrovie suburbane, integrazione tariffaria del trasporto pubblico, sistemi di interscambio e di attestamento per l'accesso in citt&#224;, reti tecnologiche ecc.).&lt;/p&gt; &lt;h3 class=&quot;spip&quot;&gt;Non basta la legge, occorrono strumenti flessibili e processuali complementari&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Quello che ci aspetta &#232; un processo complesso e articolato, che attendiamo da molto (troppo) tempo. &lt;br /&gt;L'esperienza del passato dimostra per&#242; che non basta una legge per fare nascere istituzioni evolute e buone pratiche di governo metropolitano. &lt;br /&gt;&#200; necessaria invece un'idea attiva di governo che pratichi il processo di costruzione della Citt&#224; metropolitana, avendo attenzione alle coerenze tra modello istituzionale e funzioni affidate, agli equilibri inter-istituzionali, all'efficacia e all'efficienza con la quale possono essere svolti i compiti assegnati ai diversi livelli di governo, nel rispetto dei principi di sussidiariet&#224; e di valorizzazione delle autonomie locali.
&lt;br /&gt;Appare inoltre evidente, almeno nelle esperienze pi&#249; avvertite, che processi volti a costruire nuove istituzioni non escludono pratiche di &lt;i&gt;governance&lt;/i&gt; multiscalare e multilivello. Diversamente, queste ultime si propongono come risorse complementari, in grado, attraverso la costruzione di accordi, l'impiego di strumenti flessibili, l'individuazione di percorsi graduali e aperti, di rinnovare e integrare le istituzioni di governo, rendendole pi&#249; aderenti all'articolazione pluralistica degli interessi e alla mutevole geografia economico-sociale della regione urbana milanese.
&lt;br /&gt;L'occasione non pu&#242; essere sprecata. Decenni di studi, ricerche, piani e progetti per l'area metropolitana milanese ci insegnano che non esistono soluzioni precostituite. Il treno va dunque messo da subito sui &#8220;binari giusti&#8221;, per scongiurare il rischio di ritrovarsi con vecchie istituzioni a cui &#232; stato solo dato un nome nuovo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Roma Capitale tra Provincia e Citt&#224; metropolitana</title>
		<link>http://www.urbanisticainformazioni.it/Roma-Capitale-tra-Provincia-e.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.urbanisticainformazioni.it/Roma-Capitale-tra-Provincia-e.html</guid>
		<dc:date>2013-03-09T18:43:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Bellomia</dc:creator>


		<dc:subject>10</dc:subject>
		<dc:subject>Citt&#224;, dinamiche urbane</dc:subject>
		<dc:subject>Istituzioni e governance</dc:subject>
		<dc:subject>Aree metropolitane</dc:subject>
		<dc:subject>Comuni italiani</dc:subject>
		<dc:subject>Roma</dc:subject>

		<description>1. Roma Capitale La confusione e l'incertezza che continuano a caratterizzare il processo attuativo di Roma Capitale sono notevoli. I relativi problemi possono cos&#236; sintetizzarsi: L'art. 114, co. 1, Cost. non comprende Roma Capitale tra gli elementi costitutivi della Repubblica; n&#233; vi fa riferimento il secondo comma dello stesso articolo stesso. Di ci&#242; non sembra avere tenuto adeguato conto il legislatore ordinario, allorch&#233; ha (forse) configurato Roma Capitale come nuovo ente autonomo (...)

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&lt;a href="http://www.urbanisticainformazioni.it/+-Premio-Urbanistica-+.html" rel="tag"&gt;Aree metropolitane&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.urbanisticainformazioni.it/+-Istituzioni-e-governante-+.html" rel="tag"&gt;Comuni italiani&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.urbanisticainformazioni.it/+-Roma,169-+.html" rel="tag"&gt;Roma&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;h3 class=&quot;spip&quot;&gt;1. Roma Capitale&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;La confusione e l'incertezza che continuano a caratterizzare il processo attuativo di Roma Capitale sono notevoli. I relativi problemi possono cos&#236; sintetizzarsi:
&lt;br /&gt;L'art. 114, co. 1, Cost. non comprende Roma Capitale tra gli elementi costitutivi della Repubblica; n&#233; vi fa riferimento il secondo comma dello stesso articolo stesso &lt;sup&gt;&lt;a href='#nb1' class='spip_note' rel='footnote' title='Che fissa l'autonomia statutaria (con &#8220;propri statuti, poteri e funzioni&#8221;) di (...)' id='nh1'&gt;1&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt;. Di ci&#242; non sembra avere tenuto adeguato conto il legislatore ordinario, allorch&#233; ha (forse) configurato Roma Capitale come nuovo ente autonomo territoriale &lt;sup&gt;&lt;a href='#nb2' class='spip_note' rel='footnote' title='Si consideri che, se cos&#236; fosse, Roma Capitale non rientrerebbe neppure tra (...)' id='nh2'&gt;2&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt;. Sembra andare in contrario avviso &#8211;semprech&#233; non si tratti di imprecisione tecnica- il recentissimo decreto- legge n. 188 del 5 novembre 2012 (su cui si torner&#224;) che si riferisce, invece, al &#8220;Comune di Roma Capitale&#8221; (art. 5, comma 1, lett. b).
&lt;br /&gt;Il riconoscimento costituzionale della qualit&#224; di Capitale (la cosiddetta &#8220;capitalit&#224;&#8221;), contenuto nel terzo comma dell'art. 114 Cost., ha un senso solo se si connette questo riconoscimento all'art. 5 dei &#8220;Principi fondamentali&#8221; della Carta: Roma Capitale come simbolo ed emblema evocativo dell'unit&#224; ed indivisibilit&#224; della Repubblica (che, pure, &#8220;riconosce e promuove le autonomie locali&#8221;).
&lt;br /&gt;La riserva di legge contenuta nel terzo comma dell'art. 114 Cost. ha natura di riserva di legge relativa, organica e statale e concerne, oltre agli aspetti organizzativi della struttura ordinamentale, anche e sicuramente l'attribuzione delle funzioni connesse all'essere Capitale &lt;sup&gt;&lt;a href='#nb3' class='spip_note' rel='footnote' title='Tra queste si collocano, in primo luogo, le materie del governo del (...)' id='nh3'&gt;3&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt;.&lt;/p&gt; &lt;h3 class=&quot;spip&quot;&gt;2. Il processo attuativo della Capitale&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Il processo attuativo di Roma Capitale si &#232; svolto nel segno della confusione e della inadeguatezza. Il comune denominatore della vicenda &#232; l'abdicazione alla riserva di legge organica statale di disciplina unitaria della Capitale, di cui si diceva, con un forte recupero del ruolo della Regione Lazio e la riconfigurazione di Roma Capitale quale nuovo ente territoriale, autonomo e aggiuntivo rispetto alla Regione, Citt&#224; metropolitana, Provincia.
&lt;br /&gt;Il percorso, ancora in atto, &#232; rimasto caratterizzato dalle seguenti, principali sequenze:
&lt;br /&gt;Un primo schema di delega legislativa, &#8220;Per l'ordinamento di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114, ultimo comma, della Costituzione&#8221; e concernente, tra le altre, le materie del governo del territorio e dell'edilizia pubblica e privata, nonch&#233; il conferimento alla Capitale di una speciale potest&#224; regolamentare &#8220;anche in deroga&#8221; e &#8220;in relazione alle peculiari esigenze del ruolo di Capitale&#8221;, non &#232; mai andato in porto, rimanendo lettera morta.
&lt;br /&gt;Venne invece approvata una legge delega, avente oggetto spurio e diverso, sul cosiddetto federalismo fiscale: si tratta della legge &#8220;Calderoli&#8221; n. 42 del 5 maggio 2009. All'interno delle &#8220;Norme transitorie e finali&#8221;, contenute nel Capo VIII e conclusivo, &#232; inserito l'articolo 24, rubricato come &#8220;Ordinamento transitorio di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione&#8221;, a valere &#8220;in sede di prima applicazione&#8221; e fino alla attuazione &#8220;della disciplina delle Citt&#224; metropolitane&#8221;. Ci&#242; poteva assumere l'unico significato, se non andiamo errati, che il legislatore statale poneva tra parentesi l'idea di una disciplina organica e compiuta della sua Capitale, aprendo una fase transitoria, peraltro diretta, nelle sue buone intenzioni (di cui &#232; notoriamente lastricata la via dell'inferno), a connettere il disegno legislativo definitivo della Capitale alla futura Citt&#224; metropolitana di Roma, con l'ulteriore conseguenza di differenziare nettamente tale speciale forma di Citt&#224; metropolitana (di Roma), in quanto riferita, appunto, alla Capitale. Ma anche su tale versante, come si vedr&#224; tra poco, il legislatore statale ha poi imboccato un diverso percorso &lt;sup&gt;&lt;a href='#nb4' class='spip_note' rel='footnote' title='In tema di governo del territorio, il comma 3 del citato art. 24 attribuiva (...)' id='nh4'&gt;4&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt;.
&lt;br /&gt;Nel maggio del 2009, il Presiedente del Consiglio allora in carica, on. Silvio Berlusconi, prometteva solennemente in Campidoglio, dinanzi ad un compiaciuto Sindaco ed avendo dietro di s&#233; la statua di Giulio Cesare, che il Governo avrebbe dato mano ai necessari decreti delegati per la Capitale nel termine di sei mesi dalla promessa.
&lt;br /&gt;Il termine, ovviamente, non &#232; stato rispettato; e comunque, gi&#224; sulla scelta dello strumento della delega vanno affacciate perplessit&#224; di natura istituzionale, avendo il Parlamento cos&#236; rinunciato alla approvazione di una legge ordinaria organica sulla Capitale della Repubblica &lt;sup&gt;&lt;a href='#nb5' class='spip_note' rel='footnote' title='Di cui lo stesso Parlamento &#232; organo rappresentativo in forza di esercizio (...)' id='nh5'&gt;5&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt;.
&lt;br /&gt;Dopo oltre un anno, venne invece emanato il decreto legislativo n. 156 del 17 settembre 2010 (&#8220;Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale&#8221;). Nonostante la ricercata coincidenza con l'anniversario del 20 settembre (ricorrevano i 140 anni della riunione di Roma all'Italia), questo decreto non ha reso affatto un buon servizio alla Capitale. Esso, infatti, non si occupa n&#233; delle funzioni n&#233; delle risorse da attribuire a Roma Capitale, riducendosi alla non esaltante disciplina della ridenominazione formale degli organi preposti alla amministrazione del nuovo (?) ente.
&lt;br /&gt;Intanto, i termini previsti nella legge di delegazione, gi&#224; prorogati una prima volta, stavano pericolosamente approssimandosi alla nuova scadenza, fissata al 21 novembre 2011. Ed &#232; appunto in tale data ultima che il nuovo Governo tecnico, nel frattempo subentrato, ha approvato lo schema di un nuovo decreto legislativo, cos&#236; recando un ulteriore elemento di perplessit&#224; costituzionale al gi&#224; non edificante quadro di insieme.
&lt;br /&gt;Il decreto legislativo porta quindi la data del 18 aprile 2012, indicando in epigrafe: &#8220;Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale&#8221;. L'art. 1 del decreto riveste notevole importanza, poich&#233; chiarisce il senso della transitoriet&#224; della disciplina, rispetto al futuro assetto della Citt&#224; metropolitana di Roma Capitale, prevedendo che: &#8220;A decorrere dall'istituzione della Citt&#224; metropolitana di Roma Capitale&#8221; le nuove disposizioni dovranno intendersi riferite, appunto, alla Citt&#224; metropolitana romana. La vera sorpresa viene subito dopo, nel secondo comma, l&#224; dove si stabilisce che, con apposita legge regionale, &#8220;sentiti la Provincia di Roma e Roma Capitale&#8221;, &#8220;possono essere conferite a quest'ultima ulteriori funzioni amministrative nell'ambito delle materie di competenza legislativa della Regione&#8221; &lt;sup&gt;&lt;a href='#nb6' class='spip_note' rel='footnote' title='Essendo la Provincia di Roma destinata (probabilmente) ad estinguersi nella (...)' id='nh6'&gt;6&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt;. Si aggiunga che, diversamente dal testo originario, che fissava un termine di novanta giorni per l'adozione della legge regionale, la nuova formulazione dell'articolo 1 del decreto non contiene alcun termine. In ogni caso, essendo il governo del territorio materia di competenza regionale, sar&#224; appunto il legislatore regionale a conferire le relative funzioni amministrative a Roma. Tale soluzione non pu&#242; essere condivisa per una serie di valide ragioni: in primo luogo, perch&#233;, trattandosi di competenza ripartita, il legislatore statale avrebbe comunque dovuto fissare i principi fondamentali della materia; in secondo luogo, perch&#233;, non avendolo fatto, il legislatore regionale, secondo i noti insegnamenti della Corte costituzionale, li dovrebbe desumere dalla legislazione statale vigente del settore, ma essi sono sostanzialmente (e ovviamente) assenti per quanto concerne la Capitale; in terzo luogo, perch&#233; ci si pone in contrasto con la riserva di legge prevista dall'art. 114 Cost., che &#232; riserva di legge statale organica, e non regionale.
&lt;br /&gt;Ad esaminare il decreto delegato, ci si accorge poi che funzioni o materie, di competenza statale, conferite alla Capitale, in pratica ce ne sono assai poche &lt;sup&gt;&lt;a href='#nb7' class='spip_note' rel='footnote' title='In tema di &#8220;Beni storici, ambientali e fluviali&#8221; si prevede la creazione di (...)' id='nh7'&gt;7&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt;.&lt;/p&gt; &lt;h3 class=&quot;spip&quot;&gt;3. Roma Capitale e Citt&#224; metropolitana&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Il decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 135 del 7 agosto successivo (cd. sulla &#8220;Spending review&#8221;), contiene una serie di importanti disposizioni racchiuse nell'art. 17 (&#8220;Riordino delle Province e loro funzioni&#8221;) e nell'art. 18 (&#8220;Istituzione delle Citt&#224; metropolitane e soppressione delle Province del relativo territorio&#8221;), entrambi, a loro volta compresi nel Titolo IV, &#8220;Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali&#8221;. Ancora una volta, l'approccio ad importanti riforme di carattere istituzionale e con evidenti ricadute sul quadro costituzionale del Paese viene condotto in maniera impropria, nel segno delle esigenze del contenimento della spesa (l'art. 17 parla espressamente della finalit&#224; di &#8220;contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica&#8221;), mentre quest' ultimo dovrebbe essere una conseguenza, e non il senso ultimo della riforma. Tanto vale dire subito che il riordino delle Province &#232; l'esito di un percorso assai accidentato, che parte gi&#224; dal decreto-legge n. 201 del 2001 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 22 dicembre successivo), cosiddetto &#8220;Salva-Italia&#8221;), il cui art. 23 mirava a conservare le Province quali enti esercitanti (&#8220;esclusivamente&#8221;) funzioni di indirizzo e di coordinamento, e che ora avviene sulla base di requisiti minimi (come la &#8220;dimensione territoriale&#8221; e la &#8220;popolazione residente&#8221;), a loro volta affermati, ma subito contraddetti, primizia di ci&#242; che inevitabilmente sta accadendo e deve ancora accadere: si pensi al decreto-legge del 5 novembre 2012, n. 188 (&#8220;Disposizioni urgenti in materia di Province e Citt&#224; metropolitane&#8221;) &lt;sup&gt;&lt;a href='#nb8' class='spip_note' rel='footnote' title='A causa delle dimissioni del Governo Monti e della anticipata conclusione (...)' id='nh8'&gt;8&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt;.
&lt;br /&gt;Per quanto riguarda le Citt&#224; metropolitane, le relative Province &#8220;sono soppresse&#8221; (art. 18, comma 1, l. n. 135/2012), a cominciare da quella di Roma, con le tempistiche e le sequenze indicate nello stesso art. 18. Importanti prerogative sono riconosciute in favore dello statuto della Citt&#224; metropolitana: il comma 2-bis dell'articolo in esame prevede, ad esempio, che la fonte statutaria provvisoria (in attesa dello statuto definitivo di cui al successivo comma 9 &lt;sup&gt;&lt;a href='#nb9' class='spip_note' rel='footnote' title='Il &#8220;doppio statuto&#8221;, che ricorda tanto il &#8220;doppio sogno&#8221; di Schnitzler, la dice (...)' id='nh9'&gt;9&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt;) pu&#242; stabilire &#8220;una articolazione del territorio del Comune capoluogo in pi&#249; Comuni&#8221;, prescrivendo, in tale caso, un farraginoso iter referendario consultivo a quorum di partecipazione variabile; mentre il comma 4 dello stesso articolo prevede che lo statuto (nella duplice versione provvisoria e definitiva) pu&#242; stabilire che il Sindaco metropolitano &#8220;sia di diritto il Sindaco del Comune capoluogo&#8221; &lt;sup&gt;&lt;a href='#nb10' class='spip_note' rel='footnote' title='L'omissione di qualsiasi considerazione per la situazione speciale di Roma (...)' id='nh10'&gt;10&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt;.
&lt;br /&gt;Se Roma Capitale meriti tutto questo e se tutto questo sia degno di una Capitale &#8211;e quale Capitale: la Citt&#224; Eterna!-, ognuno pu&#242; facilmente valutare.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;hr /&gt;
		&lt;div class='rss_notes'&gt;&lt;p&gt;[&lt;a href='#nh1' id='nb1' class='spip_note' title='Note 1' rev='footnote'&gt;1&lt;/a&gt;] Che fissa l'autonomia statutaria (con &#8220;propri statuti, poteri e funzioni&#8221;) di Comuni, Province, Citt&#224; metropolitane e Regioni.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;[&lt;a href='#nh2' id='nb2' class='spip_note' title='Note 2' rev='footnote'&gt;2&lt;/a&gt;] Si consideri che, se cos&#236; fosse, Roma Capitale non rientrerebbe neppure tra gli elementi costitutivi della Repubblica!&lt;/p&gt; &lt;p&gt;[&lt;a href='#nh3' id='nb3' class='spip_note' title='Note 3' rev='footnote'&gt;3&lt;/a&gt;] Tra queste si collocano, in primo luogo, le materie del governo del territorio, del paesaggio e dell'urbanistica, non potendo le scelte pianificatorie non tenere conto delle particolari esigenze di cui Roma &#232; portatrice per il ruolo di Capitale da essa rivestito. Si deve qui aprire una parentesi: ed infatti il nuovo Prg romano, approvato nel febbraio del 2008 sembra, da questo punto di vista, rimanere alquanto irrisolto tra la tradizionale visione pianificatoria di ambito comunale, la dimensione metropolitana verso cui, pure, il Piano decisamente si dirige, e le esigenze della capitalit&#224;.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;[&lt;a href='#nh4' id='nb4' class='spip_note' title='Note 4' rev='footnote'&gt;4&lt;/a&gt;] In tema di governo del territorio, il comma 3 del citato art. 24 attribuiva a Roma Capitale, &#8220;oltre a quelle attualmente spettanti al Comune di Roma&#8221; anche le funzioni amministrative relative allo &#8220;sviluppo urbano e pianificazione territoriale&#8221; e alla &#8220;edilizia pubblica e privata&#8221; .&lt;/p&gt; &lt;p&gt;[&lt;a href='#nh5' id='nb5' class='spip_note' title='Note 5' rev='footnote'&gt;5&lt;/a&gt;] Di cui lo stesso Parlamento &#232; organo rappresentativo in forza di esercizio diretto di sovranit&#224; popolare, con ci&#242; sminuendo di fatto e ancora una volta la percezione di quella valenza simbolica di cui la Capitale &#232; portatrice e di cui, pure, si &#232; detto.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;[&lt;a href='#nh6' id='nb6' class='spip_note' title='Note 6' rev='footnote'&gt;6&lt;/a&gt;] Essendo la Provincia di Roma destinata (probabilmente) ad estinguersi nella Citt&#224; metropolitana, sar&#224; verosimilmente quest'ultima a dovere essere sentita, n&#233; avrebbe molto senso sentire un ente (la Provincia di Roma) ormai &#8220;in articulo mortis&#8221;.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;[&lt;a href='#nh7' id='nb7' class='spip_note' title='Note 7' rev='footnote'&gt;7&lt;/a&gt;] In tema di &#8220;Beni storici, ambientali e fluviali&#8221; si prevede la creazione di una &#8220;Conferenza delle Soprintendenze&#8221; estesa alla Soprintendenza capitolina; in materia di fiere, in materia di promozione turistica, ecc. Le funzioni amministrative significative conferite sembrano, in realt&#224;, solo quelle in materia di protezione civile.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;[&lt;a href='#nh8' id='nb8' class='spip_note' title='Note 8' rev='footnote'&gt;8&lt;/a&gt;] A causa delle dimissioni del Governo Monti e della anticipata conclusione della legislatura, il decreto non &#232; stato convertito in legge.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;[&lt;a href='#nh9' id='nb9' class='spip_note' title='Note 9' rev='footnote'&gt;9&lt;/a&gt;] Il &#8220;doppio statuto&#8221;, che ricorda tanto il &#8220;doppio sogno&#8221; di Schnitzler, la dice lunga sul livello confusionale in cui sembra muoversi il legislatore statale.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;[&lt;a href='#nh10' id='nb10' class='spip_note' title='Note 10' rev='footnote'&gt;10&lt;/a&gt;] L'omissione di qualsiasi considerazione per la situazione speciale di Roma Capitale avrebbe potuto condurre a conseguenze addirittura aberranti (ove il Sindaco metropolitano designato fosse stato, ad esempio, e con tutto il rispetto per il Comune di Affile, il Sindaco di Affile, quest'ultimo sarebbe anche diventato automaticamente Sindaco di Roma Capitale in quanto citt&#224; capoluogo?). A ci&#242; ha cercato di porre riparo, con una logica, ancora una volta, affrettata e frammentaria, il recente e gi&#224; citato decreto-legge n. 188 del 5 novembre 2012, che contiene, nell' art. 5, due incisi di esclusione in favore della Citt&#224; metropolitana di Roma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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	</item>
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		<title>Citt&#224; metropolitana e cooperazione intercomunale</title>
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		<dc:subject>Citt&#224;, dinamiche urbane</dc:subject>
		<dc:subject>Istituzioni e governance</dc:subject>
		<dc:subject>Aree metropolitane</dc:subject>
		<dc:subject>Comuni italiani</dc:subject>

		<description>La nuova architettura istituzionale degli enti locali, cos&#236; come si configura nel provvedimento 135/2012, apre la riflessione su alcuni temi che riguardano le competenze in materia di pianificazione tra le future Citt&#224; Metropolitane e le varie forme di cooperazione intercomunale, pi&#249; o meno strutturate sul territorio (Convenzioni e Unioni di comuni). L'art 19 Funzioni fondamentali dei comuni e modalit&#224; di esercizio associato di funzioni e servizi comunali promuove le forme di intercomunalit&#224; (...)

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&lt;a href="http://www.urbanisticainformazioni.it/+-Istituzioni-e-governante-+.html" rel="tag"&gt;Comuni italiani&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;La nuova architettura istituzionale degli enti locali, cos&#236; come si configura nel provvedimento 135/2012, apre la riflessione su alcuni temi che riguardano le competenze in materia di pianificazione tra le future Citt&#224; Metropolitane e le varie forme di cooperazione intercomunale, pi&#249; o meno strutturate sul territorio (Convenzioni e Unioni di comuni). &lt;br /&gt;L'art 19 Funzioni fondamentali dei comuni e modalit&#224; di esercizio associato di funzioni e servizi comunali promuove le forme di intercomunalit&#224; aumentando il ventaglio delle funzioni fondamentali comunali, tra cui la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonch&#233; la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale, da svolgersi obbligatoriamente dal 1 gennaio 2014 in forma associata attraverso le Unioni di Comuni (enti locali a eleggibilit&#224; indiretta gi&#224; previsti dalla legge 142/90 e dal Tuel 267/2000) o le Convenzioni. Tale prescrizione vale per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (vale a dire circa il 70% degli 8000 comuni italiani). Con il successivo art. 20 Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali si incentiva inoltre, attraverso l'erogazione di un contributo erariale, la fusione dei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti. &lt;br /&gt;L'incentivo alla cooperazione intercomunale si configura come provvedimento necessario per rispondere all'eccessiva frammentazione dei Piani regolatori generali, non pi&#249; corrispondenti ai reali processi di metropolizzazione del territorio che di fatto hanno ormai travalicato gli stessi confini amministrativi. Tuttavia permangono alcune criticit&#224; nei contenuti del provvedimento:&lt;/p&gt; &lt;h3 class=&quot;spip&quot;&gt;Conflitto per la definizione degli ambiti della cooperazione&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Le Regioni, previa concertazione con il Comitato delle Autonomie Locali e con i comuni interessati, sono investite del compito di individuare, di concerto con i Comuni, la dimensione ottimale delle Unioni o delle Convenzioni che non pu&#242; essere inferiore ai 10.000 abitanti. Come si coniuga la prerogativa assegnata alle Regioni di delimitare gli ambiti della cooperazione con la funzione di coordinamento della Citt&#224; metropolitana stabilita al Comma 9 dell'art 18 &#8220;Lo statuto definitivo della citt&#224; metropolitana disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della citt&#224; metropolitana e le modalit&#224; di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalit&#224; con le quali la citt&#224; metropolitana pu&#242; conferire ai comuni ricompresi nel suo territorio o alle loro forme associative, anche in forma differenziata per determinate aree territoriali, proprie funzioni, con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento; prevede le modalit&#224; con le quali i comuni facenti parte della citt&#224; metropolitana e le loro forme associative possono conferire proprie funzioni alla medesima con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento&#8221;?&lt;/p&gt; &lt;h3 class=&quot;spip&quot;&gt;Conflitto di competenze in materia urbanistica&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Che rapporto ci sar&#224; tra la pianificazione associata di competenza delle Unioni di Comuni e la &#8220;pianificazione territoriale generale&#8221; relativa al territorio della citt&#224; metropolitana? La questione si pone sia per i Comuni che separano il Piano comunale strutturale da quello operativo, sia per quelli nei quali tale possibilit&#224; non &#232; prevista dalla legge regionale. In entrambi i casi il grado di &#8220;prescrittivit&#224;&#8221; della pianificazione comunale associata, qualsiasi forma essa assuma e in modo particolarmente evidente per la parte strutturale, sar&#224; molto pi&#249; marcato di quello della pianificazione generale della citt&#224; metropolitana. L'art 18 della L. 135/2012 attribuisce infatti la competenza in materia urbanistica della Citt&#224; metropolitana facendo riferimento alla pianificazione generale, con contenuti presumibilmente di Piano Territoriale di Coordinamento e quindi di carattere indicativo, programmatico, strategico ma non prescrittivo, se non per alcuni aspetti relativi alla pianificazione comunale.
&lt;br /&gt;Il rischio &#232; quello che le Unioni di Comuni, incentivate dalla legge 135/12, procedano a redigere i loro strumenti urbanistici, eventualmente con la parte strutturale in forma associata e la parte operativa affidata ai singoli comuni, e divengano esse stesse il riferimento territoriale di indirizzo e non la citt&#224; metropolitana, rispondendo cos&#236; a istanze locali, quali quelle comunali, e non ad esigenze di carattere generale relative ai territori dell'area metropolitana. La pianificazione di area vasta si configura infatti come funzione sovracomunale e come tale, in base al principio di adeguatezza, va attribuita ad un livello intermedio. &lt;br /&gt;Ad oggi le Unioni di Comuni sono poco presenti, come fenomeno, nei territori provinciali delle 10 citt&#224; metropolitane (Mariano, 2012), da un lato perch&#233; la norma precedente ne prevedeva la costituzione su base volontaria, dall'altro probabilmente per un problema di resistenze dei vari soggetti (province e comuni pi&#249; grandi) preoccupati che l'istituzione delle Unioni di comuni potesse minare il proprio ruolo politico e istituzionale. L'art 19 potrebbe configurare un nuovo assetto all'interno del territorio provinciale, assegnando all'Unione di Comuni, paradossalmente, pi&#249; poteri sul territorio della citt&#224; metropolitana.&lt;/p&gt; &lt;h3 class=&quot;spip&quot;&gt;Legittimit&#224; ente di governo&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Da un lato molte perplessit&#224; permangono circa la possibilit&#224; di esercitare in forma associata la funzione della pianificazione urbanistica attraverso una Convenzione, un soggetto non giuridico, che ha durata triennale (art 19, comma 1 lett b). D'altro canto le Unioni di comuni sono enti locali di secondo livello, ossia non elettivi, privi quindi di legittimazione democratica attraverso il meccanismo elettorale. Con il trasferimento delle funzioni e la gestione comune di servizi importanti per il territorio, il potere decisionale su materie cruciali riguardanti la vita del territorio sono affidati, di fatto, a enti non eletti direttamente.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Riferimenti&lt;/strong&gt;
&lt;br /&gt;Fedele M. &amp; Moini G. (2006). &quot;Cooperare conviene? Intercomunalit&#224; e politiche pubbliche&quot;, in Rivista italiana di politiche pubbliche, vol. 7, n. 1, pp. 71-98.
&lt;br /&gt;Ferlaino F. &amp; Molinari P. (2009), Neofederalismo, neoregionalismo e intercomunalit&#224;. Geografia amministrativa dell'Italia e dell'Europa, Bologna, Il Mulino.
&lt;br /&gt;Fiorillo F. &amp; Robotti L. (2006), (a cura di). L'Unione di comuni. Teoria economica ed esperienze concrete, Milano, Franco Angeli.
&lt;br /&gt;Hulst R. &amp; Van Montfort A. (2007), (a cura di). Inter-Municipal Cooperation in Europe, Dordrecht, Springer.
&lt;br /&gt;Mariano C. (2011). Governare la dimensione metropolitana. Democrazia ed efficienza nei processi di governo dell'area vasta, 1-160, FrancoAngeli.
&lt;br /&gt;Mariano C. (2012). &quot;Il ruolo dei piccoli comuni nel processo di costruzione della identit&#224; metropolitana&quot;, in Planum, vol. 2/12, n.25.
&lt;br /&gt;Mariano C. (2012). &quot;Conflitti identitari e confini territoriali nella cooperazione intercomunale&quot;, in Pratiche urbane e conflitti, a cura di D. De Leo, Urbanistica Informazioni, pag 20-21, vol. 244.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
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		<title>Una riforma solo rinviata?</title>
		<link>http://www.urbanisticainformazioni.it/Una-riforma-solo-rinviata.html</link>
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		<dc:creator>Cecchini</dc:creator>


		<dc:subject>Citt&#224;, dinamiche urbane</dc:subject>
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		<dc:subject>Aree metropolitane</dc:subject>
		<dc:subject>Comuni italiani</dc:subject>

		<description>Alla fine del 2012 il lungo &#8211; troppo lungo ! &#8211; cammino verso la costituzione dei governi metropolitani sembrava stesse per concludersi, quando Monti si dimette e diventa evidente che la riforma non sarebbe stata varata nella legislatura in corso. Il 24 dicembre il Parlamento approvava la legge n. 228/2012 altrimenti detta &#8220;di stabilit&#224;&#8221; (1 solo articolo, 560 commi !) che con il comma 115 rinviava alla fine del 2013 l'intero processo di &#8220;razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti (...)

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&lt;a href="http://www.urbanisticainformazioni.it/+-Premio-Urbanistica-+.html" rel="tag"&gt;Aree metropolitane&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.urbanisticainformazioni.it/+-Istituzioni-e-governante-+.html" rel="tag"&gt;Comuni italiani&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Alla fine del 2012 il lungo &#8211; troppo lungo ! &#8211; cammino verso la costituzione dei governi metropolitani sembrava stesse per concludersi, quando Monti si dimette e diventa evidente che la riforma non sarebbe stata varata nella legislatura in corso. Il 24 dicembre il Parlamento approvava la legge n. 228/2012 altrimenti detta &#8220;di stabilit&#224;&#8221; (1 solo articolo, 560 commi !) che con il comma 115 rinviava alla fine del 2013 l'intero processo di &#8220;razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali&#8221;. In particolare la &#8220;legge di stabilit&#224;&#8221; ha sospeso fino al 31 dicembre 2013 l'applicazione dell'articolo 18 della legge n. 135 del 7 agosto 2012, &#8220;Istituzione delle Citt&#224; metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio&#8221;.
&lt;br /&gt;Il rinvio della riforma di &#8220;riordino ed accorpamento&#8221; delle Province ha sollevato un coro generale di indispettita delusione: un'altra riforma rinviata... e chiss&#224; fino a quando. Naturalmente l'attenzione si &#232; concentrata sugli attesi (ma mai effettivamente misurati) effetti di riduzione della spesa pubblica e di razionalizzazione (leggi: &#8220;ridimensionamento&#8221;) dell'apparato amministrativo degli enti locali. Molto meno sulla mancata formazione dei governi metropolitani nei confronti dei quali permane, fuori della cerchia degli addetti ai lavori, un sospettoso disinteresse. E questo &#232; un primo problema.
&lt;br /&gt;Anche se allo stato attuale &#232; impossibile prevedere se il 2014 vedr&#224; davvero, finalmente, costituirsi una &lt;i&gt;governance&lt;/i&gt; dei territori metropolitani, quel che &#232; certo &#232; che i testi legislativi predisposti nel corso del 2012 presentano numerose lacune e questioni non risolte. E questo &#232; un secondo problema.
&lt;br /&gt;Purtroppo lacune e questioni non risolte si estendono anche al di l&#224; delle nostre discipline. Tanto da far pensare ad una grave superficialit&#224;, ad una sorta di falsa coscienza, da parte del legislatore nazionale. Come se la costituzione delle &#8220;citt&#224; metropolitane&#8221; fosse un indesiderato o addirittura inutile corollario della ben pi&#249; sostanziosa e impellente necessit&#224; di riduzione della spesa pubblica. Basti pensare alla non risolta questione del come eleggere il Sindaco metropolitano, alle contraddizioni normative fra le diverse modalit&#224; elettive e la possibilit&#224; di suddivisione del Comune capoluogo in pi&#249; comuni &#8211; contraddizioni particolarmente evidenti nel caso della citt&#224; capitale &#8211; o al bizzarro paradosso di considerare puramente onorifica la carica di Sindaco metropolitano . Un Sindaco eletto da milioni di cittadini (come molto probabilmente avverrebbe nella maggior parte dei casi), responsabile della amministrazione di funzioni come la &#8220;pianificazione territoriale&#8221;, la &#8220;mobilit&#224; e viabilit&#224;&#8221;, la &#8220;promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale&#8221; dovrebbe esercitare il suo ruolo cos&#236; importante per la vita di milioni di persone, &#8220;a titolo esclusivamente onorifico&#8221;!
&lt;br /&gt;Superficialit&#224; e falsa coscienza che potrebbero derivare, oltre che, forse, dalla concitazione dei tempi assai brevi concessi al Governo, anche, e soprattutto, da una meccanica adesione ai peggiori luoghi comuni generati dall'assioma della riduzione della spesa pubblica. Si elegga un Sindaco metropolitano, purch&#233; sia &#8220;onorifico&#8221;, cio&#232; non costi nulla. Sciocchezze di questo tipo sono emblematiche dell'erroneo convincimento che la corruzione e le inefficienze, cos&#236; colpevolmente diffuse nel nostro sistema politico-amministrativo, siano semplicemente superabili con meccanici tagli e soppressioni di intere strutture. Ma la strada maestra per reprimere la corruzione, superare gli sprechi, impegnarsi per uno Stato pi&#249; trasparente, onesto, ed efficiente, non ammette scorciatoie.
&lt;br /&gt;Chi deve &#8220;amministrare l'urbanistica&#8221; sa che senza una vera e propria ricostruzione dell'apparato pubblico nessun governo del territorio sar&#224; possibile.
&lt;br /&gt;Bisogna dunque sperare che le lacune e questioni non risolte dai provvedimenti &#8220;sospesi&#8221; siano all'ordine del giorno del prossimo Parlamento.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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		<title>Le funzioni di pianificazione della citt&#224; metropolitana</title>
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		<dc:subject>Citt&#224;, dinamiche urbane</dc:subject>
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&lt;a href="http://www.urbanisticainformazioni.it/+-Istituzioni-e-governante-+.html" rel="tag"&gt;Comuni italiani&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;La mancata messa a regime del processo di riordino delle province &#8211; e conseguentemente della istituzione delle citt&#224; metropolitane &#8211; per il rinvio (niente &#232; pi&#249; definitivo del provvisorio) operato dalla legge di stabilit&#224; per il 2013 render&#224; probabilmente inutili queste riflessioni: semmai valgono come indicazione di ci&#242; che non si deve fare per le citt&#224; metropolitane che attendono una loro attuazione dal 1990. Certamente l'aver voluto collegare la loro istituzione al riordino generale degli enti provinciali &#232; apparso subito come un &lt;i&gt;escamotage&lt;/i&gt; per non approdare all'istituzione del modello &#8220;differenziato&#8221; citt&#224; metropolitane.
&lt;br /&gt;Col beneficio d'inventario, comunque, ci si limita qui ad esaminare il complesso ed il contenuto delle funzioni attribuite nella pianificazione del territorio, dai recenti provvedimenti legislativi, alle citt&#224; metropolitane che subentrerebbero alle province, per il territorio provinciale di riferimento.
&lt;br /&gt;La trasformazione risponde alla necessit&#224; di individuare un nuovo ente di governo unitario riguardante alcune realt&#224; metropolitane che si caratterizzano per una rilevante concentrazione di traffici e di abitanti residenti e non, nonch&#233; di una elevata urbanizzazione spesso riunita nel nodo principale del comune capoluogo che nello stesso tempo funziona da attrattore dello sviluppo economico. D'altronde, il fenomeno delle &#8220;autorit&#224;&#8221; metropolitane, come livelli di governo differenziato di ambito sovra locale, &#232; mondiale.
&lt;br /&gt;Detto del presupposto ovvero quello del governo &#8220;unitario&#8221; delle funzioni pubbliche e dei processi economici e sociali in atto in queste aree, non pu&#242; sottacersi che il disegno ordinamentale non sembra rispondere appieno ad assolvere tale obiettivo, poich&#233; la costruzione della citt&#224; metropolitana in rapporto al permanere delle potest&#224; amministrative degli enti locali primari d'area, &#232; quella di governo &#8220;debole&#8221; destinato quindi ad una farraginosa e complessa funzione di governo dell'intera area metropolitana destinata ad una continua mediazione politica con la molteplicit&#224; degli enti primari, che poi &#232; la ragione principale per cui il legislatore &#232; addivenuto alla scelta istituzionale della citt&#224; metropolitana, proprio perch&#233; i territori metropolitani per la frammentazione dei poteri distribuiti tra pi&#249; livelli di governo &#8211; comuni e provincia, uffici territoriali di governo &#8211; costituiscono il pi&#249; grave disordine territoriale presente nel nostro sistema locale sotto vari profili: quello urbanistico, dei servizi reali soprattutto a rete, quello ambientale e quello dei servizi personali.
&lt;br /&gt;Fatte queste premesse, occorre ora esaminare il contenuto delle diverse disposizioni legislative che hanno individuato le specifiche funzioni di competenza delle citt&#224; metropolitane ereditate in parte da quelle proprie delle province soppresse, con una piccola avvertenza, quella cio&#232; di Massimo Severo Giannini che sosteneva gi&#224; nel 1959 che occorre partire sempre dalle funzioni per poter poi individuare il livello pi&#249; adeguato preposto alla cura degli interessi pubblici selezionati &lt;sup&gt;&lt;a href='#nb1' class='spip_note' rel='footnote' title='M.S.Giannini, In principio sono le funzioni in Amministrazione civile, (...)' id='nh1'&gt;1&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt;. Indirizzo che non sembra sia stato seguito poich&#233; data la citt&#224; metropolitana le sono state &#8220;appiccicate&#8221; una serie di funzioni non solo d'incerta natura ma anche in qualche modo sovrapposte. &lt;br /&gt;Occorre quindi prendere in esame due articoli della legge n. 135 (di conversione del DL 95), cui si rinvia, per verificare il complesso delle funzioni attribuite ed in particolare gli art. 18 co 7 e art. 17 co 10.
&lt;br /&gt;Dal tenore delle norme si evince che oltre le funzioni amministrative fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione di cui all'art.17 citato, alla citt&#224; spettano anche le specifiche funzioni fondamentali dell'art.18.
&lt;br /&gt;Prima di entrare nel merito degli articoli surrichiamati, corre l'obbligo di chiarire che, a giudizio di chi scrive, le citt&#224; metropolitane non erediterebbero le diverse ed articolate funzioni amministrative di cui all'art.19 &#8220;Funzioni delle province&#8221; e 20 &#8220;Compiti di programmazione&#8221; di cui al TU 267/2000 poich&#233; queste non possono essere annoverate tra le funzioni fondamentali delle province cos&#236; come individuate dall'art.18 citato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. Dalla lettura dei due articoli del TU le funzioni elencate dovrebbero, in realt&#224;, rientrare di diritto tra quelle attribuite alla citt&#224; metropolitana, per evitare che questa svolga di fatto un ruolo di governo meno incisivo, in determinati settori, rispetto alle originarie province, ma questo non &#232; assolutamente chiaro, anzi vi &#232; chi sostiene che quei due articoli siano stati soppressi o comunque non applicabili alle citt&#224; metropolitane.
&lt;br /&gt;Per venire al nodo delle questioni, e vista la confusione normativa, ci si concentra sull'esame delle funzioni legate alla pianificazione del territorio che interessano principalmente i lettori di questa Rivista. &lt;br /&gt;Orbene, va subito detto che in questa materia il legislatore si &#232; limitato ad individuare la funzione ma non il &#8220;tipo&#8221; di provvedimento cui consegue l'esercizio della funzione, creando quindi fin da ora, un dibattito che si sarebbe potuto evitare se si fosse operato con maggiore accuratezza.
&lt;br /&gt;Il riferimento &#232; alla pianificazione provinciale di coordinamento che notoriamente non sarebbe altro che il collaudato istituto del piano territoriale di coordinamento di cui all'art.20 del TU 267/2000. Ne consegue che se si fosse fatto esplicito riferimento al comma 2 di detto articolo ne sarebbero risultati &#8220;per tabulas&#8221; i suoi esatti contenuti minimi, evitando cos&#236; il ricorso a dissertazioni circa il significato del termine. Va detto, comunque, che in questo caso il dubbio interpretativo &#232; pi&#249; circoscritto poich&#233; tale funzione fondamentale riguardante le province, viene ereditata dalla citt&#224; metropolitana. Ma il problema &#232; l'efficacia giuridica delle scelte contenute nel Ptcm (piano territoriale di coordinamento metropolitano). Analogo problema si pone in riferimento alla pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali che solleva una quantit&#224; di problemi circa la natura ed il contenuto di tale pianificazione e soprattutto in riferimento al provvedimento amministrativo cui si riconnette l'esercizio della funzione medesima nonch&#233; anche qui la sua efficacia giuridica rispetto agli strumenti urbanistici dei comuni &#8211; i piani regolatori generali &#8211; nel senso della sua prevalenza rispetto alle scelte in contrasto contenute in quegli strumenti.
&lt;br /&gt;Ma qui la domanda &#232;: la legge statale ha introdotto un nuovo strumento di pianificazione? &#200; possibile che ciascuna regione &#8220;metropolitana&#8221; possa arrogarsi il compito di determinare contenuto ed efficacia di tale piano quando il regime differenziato &#8211; ammesso per il contenuto degli statuti &#8211; impone per&#242; che tipologia e contenuto delle funzioni deve rimanere omogeneo per tutte le citt&#224; metropolitane? Siamo cio&#232; in regime di competenza concorrente in materia di governo del territorio e quindi di principio fondamentale della materia o di competenza esclusiva statale?
&lt;br /&gt;Ma i problemi interpretativi non sono finiti poich&#233;, il problema si sposta sul contenuto e gli effetti di questo nuovo strumento pianificatorio che per ora, si apprende solo, essere &#8220;generale&#8221; e riguardante anche &#8220;le reti infrastrutturali&#8221;. Orbene, per citare ancora Giannini &lt;sup&gt;&lt;a href='#nb2' class='spip_note' rel='footnote' title='M.S.Giannini., Pianificazione, ad vocem in Enc.Diritto.' id='nh2'&gt;2&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt;, il termine pianificazione non riguarda solo l'attivit&#224; di comporre piani ma soprattutto il risultato di tale attivit&#224;.
&lt;br /&gt;Ed allora &lt;i&gt;in primis&lt;/i&gt; quali sono i rapporti gerarchici tra Ptcm e piano territoriale generale? Al vertice si pone il primo strumento mentre il secondo ne costituisce uno sviluppo operativo o di dettaglio? Oppure &#232; l'inverso?
&lt;br /&gt;Si pu&#242; ritenere, come qualcuno afferma, che il piano territoriale generale non &#232; altro che un gigantesco piano regolatore generale della legge urbanistica del 1942? Sovviene a questo punto il riferimento al primo trasferimento delle funzioni (decreto legsl.n 8/1972) che in sostanza trasferendo le funzioni amministrative di cui all'art.5 e 6 della legge 1150 del 1942 attribuiva alle regioni i piani territoriali di coordinamento poi transitati nella legge 142 del 1990 di livello provinciale.
&lt;br /&gt;Quindi a rigor di logica, &lt;i&gt;superior stabat lupus&lt;/i&gt;, e quindi il PTCM dovrebbe avere una funzione di pi&#249; ampio respiro circa la pianificazione di area vasta del territorio provinciale/metropolitano. Ma in questo caso, a tacer d'altro, nei territori metropolitani, avremmo tre livelli di pianificazione: Il Ptcm, il Ptg e i Prg comunali? Si &#232; proposto di riaccorpare in un unico strumento pianificatorio la pianificazione territoriale di coordinamento e quella territoriale generale ma questa scelta non rientra nell'autonomia statutaria cui compete al massimo solo la disciplina dello svolgimento delle funzioni e necessiterebbe di disciplina regionale (a meno di non ritenere la competenza legislativa esclusiva statale).
&lt;br /&gt;La questione si sposta allora sull'efficacia degli atti di pianificazione sotto diversi profili: efficacia conformativa del territorio e/o della propriet&#224;.
&lt;br /&gt;In altre parole le scelte di pianificazione possono incidere sugli strumenti urbanistici vigenti dei comuni prevedendo diverse destinazioni d'uso in rapporto alla vocazione delle aree &lt;sup&gt;&lt;a href='#nb3' class='spip_note' rel='footnote' title='Come previsto dal contenuto del Ptcp ai sensi dell'art.20 2 co. lett.a) del (...)' id='nh3'&gt;3&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt; rinviando l'attuazione di tali scelte alla pianificazione attuativa (presumibilmente dei comuni interessati) o in alcuni casi &#8211; vedi le scelte di tracciato delle infrastrutture &lt;sup&gt;&lt;a href='#nb4' class='spip_note' rel='footnote' title='Vedi art.20 2 co lett.b) del TU 267/2000.' id='nh4'&gt;4&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt; &#8211; conformare la propriet&#224; dei suoli interessati apponendovi i vincoli preordinati all'esproprio?
&lt;br /&gt;Si tratta di questioni gi&#224; sollevate in merito all'efficacia dei Ptcp li dove la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto inefficaci la localizzazione delle infrastrutture e delle linee di comunicazione sostenendo che tale piano ha efficacia conformativa delle propriet&#224; solo li dove recepisce i vincoli eteronomi (paesaggio, vincoli idrogeologici etc.) posti dai piani sovraordinati.
&lt;br /&gt;Ora non vi &#232; chi non veda che questi profili &#8211; che incidono indirettamente o direttamente sulla propriet&#224; dei suoli &#8211; rimandano alla disciplina dell'art.42 cost. 2 co. che affida alla legge ordinaria la determinazione del contenuto ed i limiti del diritto di propriet&#224;.
&lt;br /&gt;Sono questioni che non possono essere tralasciate, pena la sindacabilit&#224; delle scelte di tali previsioni di piano avanti il giudice amministrativo, con il rischio di vanificare l'efficacia precettiva delle disposizioni di entrambi i piani di area vasta surricordati.
&lt;br /&gt;Si afferma che il modello della citt&#224; metropolitana &#232; costruito sulla base di un intesa collaborazione/mediazione con i comuni metropolitani e che solo sulla base di una concertazione si possono determinare scelte condivise di tal genere.
&lt;br /&gt;Affermazioni di tal genere rimandano alle critiche circa il governo &#8220;debole&#8221; dell'autorit&#224; metropolitana e nello specifico mostrano tutta la velleit&#224; della riforma poich&#233; nel caso specifico immaginiamoci quali resistenze possano opporre i comuni nel caso di una localizzazione di aree per smaltimento di rifiuti solidi o in caso della prospettazione di grandi viabilit&#224; non gradite ai territori locali.
&lt;br /&gt;Sarebbe bastato, ad avviso di chi scrive, aggiungere al termine pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali e alla pianificazione territoriale provinciale di coordinamento con effetti conformativi del territorio e/o della propriet&#224;.
&lt;br /&gt;Questo non avrebbe impedito il ricorso alla concertazione ma, in caso d'insanabile contrasto, le scelte territoriali avrebbero comunque prevalso sui comuni resistenti.
&lt;br /&gt;Rimane aperta in questa sovrapposizione di piani a contenuto incerto, la sorte dei piani regolatori dei comuni e delle loro previsioni sia per quanto riguarda l'edilizia abitativa sociale o l'edilizia scolastica (competenze avocate dall'autorit&#224; metropolitana) per citare solo alcuni dei temi a valenza territoriale, nonch&#233; della loro degradazione o meno a strumenti di mera attuazione operativa di scelte contenute nel piano territoriale generale che vorrebbe assumere, senza averne l'efficacia giuridica prescrittiva, valenza di macro piano regolatore generale.
&lt;br /&gt;Infine, altri hanno parlato di pianificazione strategica. Lo strumento di derivazione comunitaria non &#232; previsto dall'ordinamento interno n&#233; tanto meno dalla disciplina urbanistica. &#200; noto che compito principale di tale atto programmatorio &#232; quello dell'analisi dei bisogni della collettivit&#224; rappresentata in un dato territorio ai fini del miglioramento delle dotazioni territoriali e financo di ripensamento dell'economie locali in crisi verso nuovi modelli di sviluppo &lt;sup&gt;&lt;a href='#nb5' class='spip_note' rel='footnote' title='Sia consentito rinviare al mio Territorio e poteri emergenti, Giappichelli (...)' id='nh5'&gt;5&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt;.
&lt;br /&gt;A tacer d'altro, la strategicit&#224; sarebbe attribuita al Ptcm? Nulla vieta che si proceda usando tale metodologia di approccio ai temi della societ&#224; metropolitana (Dio ci scampi che qualcuno pensi che sia un ulteriore strumento di pianificazione!) ma rimane sempre il problema degli effetti giuridici di queste scelte sugli strumenti urbanistici comunali. La pianificazione strategica, sperimentata in varie esperienze locali, come &#232; noto non ha alcun effetto vincolante sul territorio di riferimento, semmai &#232; strumento di politica sociale ed economica di riaggregazione degli interessi locali rispetto a un fine, ma mai strumento di pianificazione.
&lt;br /&gt;In conclusione se, come &#232; auspicabile nonostante le perplessit&#224; sollevate, la disciplina della pianificazione territoriale metropolitana &#232; rimessa alla legge regionale, dovranno essere chiariti tutti i profili giuridici dianzi richiamati al fine di rendere effettiva una organizzazione degli interessi pubblici sovra comunali che sani la frammentazione dei territori locali e guardi ad un sistema di equa ed equilibrata distribuzione di infrastrutture e servizi reali per l'intera comunit&#224; metropolitana.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;hr /&gt;
		&lt;div class='rss_notes'&gt;&lt;p&gt;[&lt;a href='#nh1' id='nb1' class='spip_note' title='Note 1' rev='footnote'&gt;1&lt;/a&gt;] M.S.Giannini, In principio sono le funzioni in Amministrazione civile, II,1959 n.23 p.11-14 ora in Scritti Giannini volume IV 2004 p.719.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;[&lt;a href='#nh2' id='nb2' class='spip_note' title='Note 2' rev='footnote'&gt;2&lt;/a&gt;] M.S.Giannini., Pianificazione, ad vocem in Enc.Diritto.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;[&lt;a href='#nh3' id='nb3' class='spip_note' title='Note 3' rev='footnote'&gt;3&lt;/a&gt;] Come previsto dal contenuto del Ptcp ai sensi dell'art.20 2 co. lett.a) del TU 267/2000.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;[&lt;a href='#nh4' id='nb4' class='spip_note' title='Note 4' rev='footnote'&gt;4&lt;/a&gt;] Vedi art.20 2 co lett.b) del TU 267/2000.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;[&lt;a href='#nh5' id='nb5' class='spip_note' title='Note 5' rev='footnote'&gt;5&lt;/a&gt;] Sia consentito rinviare al mio Territorio e poteri emergenti, Giappichelli 2008.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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